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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1983, n. 34

DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE - NORME PER LA FORMAZIONE DEI PIANI ZONALI DI SVILUPPO AGRICOLO, LA CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE, LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 31 agosto 1983

Titolo II
I PIANI ZONALI DI SVILUPPO AGRICOLO
Art. 17
Il piano zonale di sviluppo agricolo - Contenuti
Il piano zonale di sviluppo agricolo, sulla base e nel quadro della programmazione regionale, nazionale e comunitaria, indica gli obiettivi prioritari e le prospettive di sviluppo del settore agricolo in rapporto alle possibilità di sviluppo negli altri settori economici, produttivi, sociali e dei servizi.
Il piano zonale dovrà definire il quadro di riferimento quinquennale dello sviluppo agricolo e, in particolare, contenere:
1) l'indicazione delle aree da conservare o destinare alla utilizzazione agricola;
2) l'indicazione in ordine di priorità delle destinazioni produttive delle aree di cui al punto 1, nonchè l'indicazione degli obiettivi di produzione e degli adeguamenti qualitativi da conseguire per i principali comparti produttivi della zona;
3) l'indicazione degli addetti al settore agricolo che sono necessari per mantenere un tessuto economico e sociale vitale al settore stesso.
Sulla base del predetto quadro di riferimento, il piano zonale definirà;
1) le priorità per la ristrutturazione delle aziende e per il riordino fondiario;
2) le proposte inerenti la dimensione e l'articolazione dei servizi di sviluppo agricolo;
3) le priorità da proporre alla Regione per la ristrutturazione e lo sviluppo delle rete degli impianti di conservazione e di prima trasformazione dei prodotti agricoli di interesse zonale;
4) le priorità riguardanti gli interventi infrastrutturali direttamente connessi con l'attività agricola di interesse zonale.
Art. 18
Il piano zonale di sviluppo agricolo - Ambito
Nei territori della regione classificati montani in applicazione degli artt. 1, 14 e 15 della Legge 25 luglio 1952 n. 991 Sito esterno e dell'articolo unico della Legge 30 luglio 1957 n. 657 Sito esterno, costituiscono ambito territoriale di piano zonale di sviluppo agricolo le singole zone omogenee delimitate dall'art. 2 della Legge regionale 17 agosto 1973 n. 30 e successive modificazioni. L'intero territorio dei Comuni parzialmente classificati montani rientra nell'ambito territoriale di piano zonale agricolo.
Costituisce altresì ambito territoriale di piano zonale di sviluppo agricolo il territorio del Circondario di Rimini.
Per il restante territorio regionale gli ambiti territoriali dei piani zonali di sviluppo agricolo sono individuati, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, d' intesa fra la Provincia e i Comuni interessati, all'interno di ogni territorio provinciale, tenuto anche conto dei criteri precedentemente utilizzati per definire gli ambiti sub - provinciali di programmazione economica e agricola e dell'opportunità di realizzare in ogni ambito zonale la maggiore integrazione possibile fra agricoltura e gli altri settori produttivi.
Se la Provincia e i Comuni non provvedono per inerzia ovvero per il mancato raggiungimento dell'intesa, gli ambiti territoriali sono determinati dal Consiglio regionale, sentiti le Province e i Comuni interessati.
Art. 19
Il piano zonale di sviluppo agricolo - Adozione
Alla elaborazione e adozione del piano zonale di sviluppo agricolo provvedono per il proprio territorio le Comunità montane, il Circondario di Rimini e per il restante territorio, d' intesa fra di loro, i Comuni ricompresi in ciascun ambito terririale individuato ai sensi del 3 comma del precedente art.18.
Quando la competenza alla elaborazione e adozione del piano zonale spetta ai Comuni, questi provvedono congiuntamente alla elaborazione, fatta salva l'adozione del piano da parte di ciascun Comune interessato.
Ai fini della formazione del piano zonale, sulla base di intese fra i Comuni interessati, sarà definito il Comune delegato all'assunzione degli atti conseguenti, da assumere quale referente per le azioni di coordinamento provinciale e regionale e quale destinatario dei contributi finanziari connessi alla elaborazione e all'aggiornamento del piano medesimo.
Prima di procedere all'adozione del piano gli enti competenti formulano la relativa proposta e su di essa svolgono, nelle forme più opportune, la consultazione delle organizzazioni ed enti interessati nonchè acquisiscono il parere del Consiglio dei produttori e lavoratori agricoli.
La proposta di piano deve essere altresì trasmessa alla Provincia competente ai fini del coordinamento di cui al successivo art. 20.
Il piano approvato viene affisso per almeno trenta giorni all' albo dei Comuni interessati.
I programmi operativi annuali di cui al precedente articolo 14 costituiscono lo strumento di attuazione del piano zonale di sviluppo agricolo durante il quinquennio.
Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, in sede di aggiornamento, dalla scadenza di validità del piano, ove le Comunità montane o i Comuni non abbiano provveduto alla adozione o all'aggiornamento, ai predetti adempimenti può provvedere la Provincia, sentiti le Comunità montane o i Comuni interessati.
Art. 20
Il piano zonale di sviluppo agricolo - Coordinamento ed approvazione
Le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di approvazione dei piani zonali di sviluppo agricolo sono svolte dalla Provincia.
Nella fase di indirizzo e coordinamento o comunque prima della approvazione dei piani zonali, la Provincia acquisisce il parere della Commissione provinciale agricoltura di cui al successivo art. 24.
Per il territorio del Circondario di Rimini, competente all'approvazione del piano zonale di sviluppo agricolo è il Comitato circondariale.

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