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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1983, n. 34

DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE - NORME PER LA FORMAZIONE DEI PIANI ZONALI DI SVILUPPO AGRICOLO, LA CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE, LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 31 agosto 1983

Titolo III
CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE
Art. 21
Consigli dei produttori e lavoratori agricoli e Commissioni provinciali per l'agricoltura Costituzione
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ciascun ambito territoriale di piano zonale di sviluppo agricolo definito o individuato ai sensi del precedente art. 18, è costituito il Consiglio dei produttori e lavoratori agricoli.
Entro il medesimo termine stabilito dal precedente comma, è costituita, in ogni provincia, la Commissione provinciale per l'agricoltura.
Alla costituzione dei Consigli dei produttori e lavoratori agricoli provvedono, per il proprio territorio, le Comunità montane e il Circondario di Rimini e, per il restante territorio, le Province, sentiti i Comuni interessati.
Alla costituzione delle Commissioni provinciali per l'agricoltura provvedono le Province.
Il Consiglio dei produttori e lavoratori agricoli del Circondario di Rimini assorbe, per il proprio territorio, i compiti della Commissione provinciale per l'agricoltura di cui al successivo art. 25.
Art. 22
Consiglio dei produttori e lavoratori agricoli Composizione e funzionamento
Il Consiglio dei produttori e lavoratori agricoli è così composto:
- sette membri designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli maggiormente rappresentative a livello provinciale;
tre membri designati dalle organizzazioni delle cooperative agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale.
L'attività e il funzionamento del Consiglio dei produttori e lavoratori agricoli sono disciplinati da apposito regolamento interno elaborato dal Consiglio medesimo ed approvato dalla Comunità montana, dal Circondario di Rimini o dalla Provincia territorialmente competente.
Art. 23
Consiglio dei produttori e lavoratori agricoli - Compiti
Il Consiglio dei produttori e lavoratori agricoli è organo consultivo della Provincia, della Comunità montana, del Circondario di Rimini e dei Comuni, secondo le rispettive competenze ed ha, in particlare, i seguenti compiti:
a) esprimere parere circa l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la presentazione di piani di sviluppo aziendali ed interaziendali, sulla idoneità di questi alla realizzazione degli obiettivi di ammodernamento in relazione agli investimenti ed agli altri interventi in essi programmati e sulla loro coerenza con gli obiettivi fissati per il settore agricolo dai piani zonali di sviluppo, dai piani delel Comunità montane nonchè dai programmi regionali di settore;
b) esprimere parere su ogni atto di concesione di incentivi economici o finanziari o agevolazioni di qualsiasi natura a favore delle aziende agricole, singole o associate, e sulle relative sospensioni o revoche;
c) esprimere parere sulla proposta di piano zonale di sviluppo agricolo;
d) esprimere parere sulla proposta di normativa urbanistica relativa alle zone agricole;
e) esprimere parere su ogni altro argomento che venga ad esso sottoposto dalla Provincia, dalla Comunità montana, dal Circondario di Rimini e dai Comuni.
Il Consiglio dei produttori e lavoratori agricoli partecipa inoltre alla gestione delle attività di sviluppo agricolo (servizi di socio - informazione, assistenza alla gestione, assistenza tecnica divulgazione, analisi terreni) con i seguenti specifici compiti:
- formulazione dei programmi di attività;
- concorso al coordinamento;
- verifica delle attività.
Il termine per la espressione dei pareri, giudizi e valutazioni è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
Art. 24
Commissione provinciale per l'agricoltura - Composizione e funzionamento
La Commissione provinciale per l'agricoltura è composta da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali, sindacali e cooperative maggiormente rappresentative a livello provinciale, designato dalle organizzazioni medesime.
L'attività e il funzionamento della Commissione provinciale per l'agricoltura sono disciplinati da apposito regolamento interno elaborato dalla Commissione medesima ed approvato dalla Provincia.
Art. 25
Commissione provinciale per l'agricoltura - Compiti
La Commissione provinciale per l'agricoltura è organo consultivo della Regione e della Provincia, secondo le rispettive competenze, ed ha, in particolare, il compito di esprimere parere in ordine:
- ai programmi di cui alle leggere a) e b) del precedente art. 6;
- a criteri, priorità e parametri riguardati i prestiti di conduzione;
- alle proposte di piano zonale di sviluppo agricolo e ai programmi operativi annuali e pluriennali;
- a ogni altro argomento che venga ad essa sottoposto dalla Regione o dalla Provincia.
Il termine per la espressione dei pareri è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
Art. 26
Consigli dei produttori e lavoratori agricoli - Commissioni provinciali per l'agricoltura Disposizioni comuni
I Consigli dei produttori e lavoratori agricoli e le Commissioni provinciali per l'agricoltura redigono annualmente una relazione sull'attività svolta, da trasmettere agli enti delegati.
Le decisioni degli enti delegati che siano difformi, in tutto o in parte, dai pareri espressi dai predetti organi consultivi devono recare motivazione espressa delle ragioni della difformità.
Ai componenti dei Consigli dei produttori e lavoratori agricoli e delle Commissioni provinciali per l'agricoltura spettano i compensi e rimborsi di cui alla Legge regionale 15 dicembre 1977 n. 49.
E' riservata alla Giunta regionale la facoltà di approvare, sentita la competente Commissione consiliare, regolamenti - tipo per il funzionamento dei Consigli dei produttori e lavoratori agricoli e delle Commissioni provinciali per l'agricoltura.

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