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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1983, n. 34

DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE - NORME PER LA FORMAZIONE DEI PIANI ZONALI DI SVILUPPO AGRICOLO, LA CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE, LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 31 agosto 1983

Titolo IV
RIORDINO E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE
Art. 27
Ammissione alle provvidenze regionali
Hanno titolo ad accedere alle provvidenze regionali previste a favore delle aziende agricole oltre ai soggetti individuati dalle leggi regionali vigenti, le imprese familiari diretto - coltivatrici a tempo parziale.
Si considera impresa familiare a tempo parziale l'impresa condotta da almeno uno o due componenti che dedichino all'attività agricola almeno la metà del rispettivo tempo di lavoro in relazione al tipo di azienda ed agli ordinamenti colturali praticati. Spetta all'ente delegato, in sede attuativa, stabilire, nel rispetto e nell'ambito del predetto criterio, le tipologie di impresa da ammettere prioritariamente ai benefici previsti in relazione alle condizioni sociali, economiche e produttive delle varie zone.
Possono essere ammesse alle provvidenze regionali in materia di agricoltura e alimentazione le iniziative che siano in armonia con i programmi regionali di settore, con i programmi operativi annuali di cui al precedente art. 14 nonchè con i piani zonali di sviluppo agricolo.
Ogni richiesta di intervento deve essere corredata da una scheda, fornita dagli uffici, contenente i dati fondamentali relativi al soggetto richiedente ed all'azienda.
Art. 28
Criteri di priorità
Nella concessione delle provvidenze regionali in materia di agricoltura e alimentazione gli enti delegati adottano, di norma, il seguente ordine di priorità tra i richiedenti:
1) cooperative a prevalente presenza giovanile;
2) imprese familiari diretto - coltivatrici, singole od associate o a tempo parziale; cooperative agricole e loro consorzi;
3) gli imprenditori non coltivatori diretti che esercitano l' attività agricola ai sensi dell'art. 12 della Legge 9 maggio 1975 n. 153 Sito esterno; le imprese di tecnici agricoli laureati in scienze agrarie, in scienze forestali e periti agrari;
4) altri imprenditori.
Nell'ambito di ciascuna categoria di cui al primo comma, è data precedenza ai soggetti che presentino un piano aziendale o interaziendale di sviluppo che, mediante un programma di investimenti da effettuarsi nell'arco di più anni, assicuri una migliore efficienza tecnico - economica della o delle aziende interessate.
Art. 29
Procedure
Nel caso che più leggi regionali prevedano provvidenze contributive e/ o creditizie per analoghi interventi, le singole domande presentate a norma di una delle leggi, se non accolte per carenza di disponibilità finanziaria, si intendono utilmente presentate sulle altre leggi.
In sede di finanziamento di piani aziendali o interaziendali di sviluppo, l'ente delegato provvede di norma direttamente, salva la preliminare acquisizione dell'assenso degli interessati, a far corrispondere ad ogni investimento la più idonea provvidenza contributiva e/ o creditizia in vigore, tenuto in ogni caso conto delle scelte dei piani operativi provinciali.
La documentazione presentata a corredo di singola domanda si intende utilmente presentata, purchè non siano intervenute modificazioni, anche a corredo di ulteriori domande rivolte allo stesso ente delegato. Nelle successive domande il richiedente dovrà dichiarare quali documenti abbia già presentato all'ente ed a quale domanda siano allegati, nonchè dichiarare che tali documenti mantengono inalterata la loro validità.
L'effettuazione di acquisti di bestiame, macchine e attrezzature, mobili e fisse, è consentita anche prima del formale atto di impegno dell'ente delegato, purchè intervenga successivamente alla presentazione della domanda.
La realizzazione anticipata di opere e annesse attrezzature, ad eccezione degli impianti frutticoli e viticoli, è parimenti consentita prima del formale atto d' impegno previa specifica autorizzazione dell'ente delegato. L'autorizzazione si intende in ogni caso concessa trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento di specifica richiesta da parte dell'ente delegato e a condizione che sia stata presentata la documentazione prevista.
La realizzazione anticipata di opere ed acquisti non comporta impegno di finanziamento da parte dell'ente delegato nè dà diritto di per se stessa a precedenze o priorità.
Art. 30
Provvidenze contributive
Le provvidenze contributive in materia di agricoltura e alimentazione vengono, dalla data di entrata in vigore della presente legge, erogate secondo le seguenti modalità:
- 70% del contributo concesso previa dichiarazione di avvenuto inizio dei lavori, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa;
- 30% a saldo, o eventuale conguaglio, ad avvenuto accertamento della esecuzione delle opere e/ o acquisti.
Art. 31
Provvidenze creditizie
I tassi posti a carico dei beneficiari nelle operazioni di credito agevolato, in materia di agricoltura e alimentazione, assistite dal consorso regionale - entro i limiti stabiliti dalle competenti autorità statali a norma dell'art. 109, secondo comma, del DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno - sono fissati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sentita la competente commissione del Consiglio regionale, in relazione al mutare delle condizioni del mercato finanziario ed agli obiettivi della programmazione regionale.
Le nuove misure dei tassi, determinate ai sensi del comma precedente, si applicano alle operazioni il cui nulla - osta o atto di approvazione sia di data successiva a quella di adozione delle misure stesse.
Art. 32
Sanzioni
L'ente delegato, sentito l'interessato, può comminare la decadenza dalle agevolazioni finanziarie concesse, ancorchè in tutto o in parte già liquidate, qualora:
- gli interventi previsti siano rimasti inattuati nei tempi stabiliti, senza giustificato motivo;
- le agevolazioni finanziarie siano state distolte dalle finalità per le quali furono concesse;
- siano state fornite indicazioni non veritiere tali da indurre in errore l'ente delegato.
La decadenza comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, maggiorate di interessi calcolati al tasso di riferimento, fissati dal Governo, in vigore al momento dell' incasso del primo acconto sui finanziamenti, maggiorato di tre punti, nonchè l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura e alimentazione.
L'atto di pronuncia della decadenza fissa l'eventuale rateazione delle somme da restituire e la durata della esclusione dalle agevolazioni.

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