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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1983, n. 34

DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE - NORME PER LA FORMAZIONE DEI PIANI ZONALI DI SVILUPPO AGRICOLO, LA CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE, LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 31 agosto 1983

Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 33
Spese relative alle funzioni delegate
Le spese relative all'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate con la presente legge sono a carico della Regione.
Gli enti delegati sono tenuti, ai fini del rimborso delle spese di cui al precedente comma, a trasmettere alla Regione annualmente una relazione sull'attività svolta con indicazione delle spese sostenute.
La Giunta regionale provvede, a seguito della accertata validità e congruità delle spese medesime, ad assegnare i fondi necessari.
E' in facoltà della Giunta regionale, d' intesa con gli enti delegati, definire il rimborso delle spese di cui sopra in via forfettaria tramite apposita convenzione da valere per un triennio.
Fermi restando gli accertamenti di cui al terzo comma del presente articolo, il rimborso delle spese potrà avvenire in via anticipata e per quote trimestrali.
A partire dall'esercizio finanziario 1984 è autorizzata l' iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa, dotato di uno stanziamento annuo di L.1.000.000.000.
Art. 34
Riordino di deleghe disposte da precedenti leggi regionali
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni amministrative in materia di agricoltura delegate alle Province, alle Comunità montane, al Comitato circondariale di Rimini e ai Comitati comprensoriali da precedenti leggi regionali si intendono delegate agli enti locali individuati ai sensi del Titolo I della presente legge e secondo i principi ivi contenuti.
Di conseguenza le disposizioni di leggi regionali incompatibili con il nuovo assetto di competenze sono abrogate.
I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge verranno perfezionati dagli enti competenti ai sensi del primo comma del presente articolo.
Art. 35
Intese fra gli enti delegati
Qualora nell'esercizio di funzioni amministrative sia interessato il territorio di due o più enti delegati, questi provvedono, d' intesa, a stabilire a quale di essi affidare l'effettivo esercizio.
Nel caso di mancata intesa provvede, con atto motivato, la Giunta regionale.
Art. 36
Ente regionale di sviluppo agricolo e Azienda regionale delle foreste
L'Ente regionale di sviluppo agricolo e l'Azienda regionale delle foreste continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite dalle leggi regionali in vigore.
Per la predisposizione di studi e ricerche, di documenti preliminari agli atti di programazione, di progetti operativi e di specifici interventi, gli enti delegati possono avvalersi dell'Ente regionale di sviluppo agricolo nell'ambito delle competenze a questo attribuite dalla Legge regionale 13 maggio 1977 n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 37
Consigli dei produttori agricoli e Commissioni provinciali
Fino alla data di effettiva costituzione dei Consigli dei produttori e lavoratori agricoli e delle Commissioni provinciali per l'agricoltura previsti dalla presente legge, le funzioni attribuite ai predetti organi sono svolte dai Consigli dei produttori e lavoratori agricoli e dalle Commissioni provinciali istituiti rispettivamente con l'art. 4 della Legge regionale 5 maggio 1977 n. 18 e con l'art. 5 della Legge regionale 4 aprile 1973 n. 20, quale risulta modificato dall'art. 18 della Legge regionale 20 aprile 1979 n. 10.
Art. 38
Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1984.

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