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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1983, n. 34

DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE - NORME PER LA FORMAZIONE DEI PIANI ZONALI DI SVILUPPO AGRICOLO, LA CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE, LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 31 agosto 1983

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Ambito della materia
Espandere area tit1 Titolo I - DELEGHE
Espandere area tit2 Titolo II - I PIANI ZONALI DI SVILUPPO AGRICOLO
Chiudere area tit3 Titolo III - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE
Art. 21 - Consigli dei produttori e lavoratori agricoli e Commissioni provinciali per l'agricoltura Costituzione
Art. 22 - Consiglio dei produttori e lavoratori agricoli Composizione e funzionamento
Art. 23 Consiglio dei produttori e lavoratori agricoli - Compiti
Art. 24Commissione provinciale per l'agricoltura - Composizione e funzionamento
Art. 25 Commissione provinciale per l'agricoltura - Compiti
Art. 26Consigli dei produttori e lavoratori agricoli - Commissioni provinciali per l'agricoltura Disposizioni comuni
Espandere area tit4 Titolo IV - RIORDINO E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE
Espandere area tit5 Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
La Regione Emilia - Romagna, con la presente legge, provvede a:
- delegare, in attuazione dell'art. 57 dello Statuto regionale, alle Province, al Comitato circondariale di Rimini, alle Comunità montane ed ai Comuni, funzioni amministrative in materia di agricoltura e alimentazione;
- dettare norme per la formazione dei piani zonali di sviluppo agricolo;
- regolare forme di consultazione e partecipazione delle forze sociali interessate;
- uniformare e semplificare le procedure inerenti alla concessione degli incentivi previsti dalle Leggi regionali in materia di agricoltura e alimentazione.
Art. 2
Ambito della materia
Sono compresi nella materia agricoltura e alimentazione, ai fini della presente legge, gli indirizzi, gli strumenti e gli interventi, compresi quelli contributivi e creditizi, relativi a:
- produzioni vegetali e connessa difesa dalle cause avverse;
- produzioni animali e connesso miglioramento;
- lavorazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e mercato dei prodotti agricoli e zootecnici;
- ristrutturazione e ammodernamento delle strutture fondiarie ed aziendali, ivi compresi i miglioramenti fondiari;
- calamità naturali;
- cooperazione e altre forme associative;
- meccanizzazione ed altri mezzi tecnici, ivi compreso il controllo della qualità delle sostanze ad uso agrario;
- ricerca e sperimentazione;
- assistenza tecnico - economica, iviv comprese le attività di informazione socio - economica e di divulgazione;
- prodotti agro - alimentari, loro qualità, promozione ed orientamento dei consumi;
- infrastrutture rurali;
- bonifica integrale e montana.
Titolo I
DELEGHE
Art. 3
Delega di funzioni alle Province, al Comitato circondariale di Rimini e alle Comunità montane
Le funzioni amministrative disciplinate da regolamenti comunitari, da norme statali e regionali, ivi compresa la concessione degli incentivi, sia in conto capitale che in conto interessi, in materia di agricoltura e alimentazione, con le sole eccezioni di quelle delegate o subdelegate alle sole Province e al Comitato circondariale di Rimini o ai Comuni dai successivi artt. 4 e 5 e di quelle riservate alla competenza regionale dal successivo art. 6, sono delegate alle Comunità montane, al Comitato circondariale di Rimini e, per il restante territorio, alle Province.
Art. 4
Funzioni delegate o subdelegate alle Province e al Comitato circondariale di Rimini
Sono delegate o subdelegate alle Province e al Comitato circondariale di Rimini le funzioni amministrative concernenti:
a) commissioni e comitati provinciali previsti da norme statali e regionali, comprese le nomine;
b) la vigilanza e la tutela in ordine a enti, aziende, consorzi, istituzioni ed organizzazioni locali, ad esclusione dei consorzi di bonifica integrale, dei consorzi di bonifica montana e dei consorzi di miglioramento fondiario;
c) la promozione, realizzazione e coordinamento delle strutture di supporto e specialistiche connesse al funzionamento dei servizi di base di sviluppo agricolo;
d) il controllo di qualità dei prodotti agricoli e delle sostanze ad uso agricolo;
e) la rilevazione ed il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare, l'attuazione degli interventi relativi alla promozione e all'orientamento dei consumi alimentari;
f) lo svolgimento dei servizi riguardanti il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura, ad eccezione del conferimento della qualifica di utente di motore agricolo delegato ai Comuni ai sensi del successivo art. 5.
Sono subdelegate alle sole Province le funzioni di vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali.
Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla lettera a) del primo comma, il Comitato circondariale di Rimini può costituire commissioni o comitati di livello circondariale che sostituiranno a tutti gli effetti, dalla data di effettiva costituzione, commissioni e comitati provinciali.
Art. 5
Funzioni delegate ai Comuni
Sono delegate ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:
a) a certificazione della qualifica di coltivatore diretto, di imprenditore agricolo a titolo principale, di utente di motore agricolo e di ogni altra qualifica richiesta in materia di agricoltura;
b) la certificazione relativa all'idoneità dei fondi alla formazione o arrotondamento della proprietà diretto - coltivatrice;
c) la concessione degli incentivi a favore della edilizia abitativa rurale, esclusi gli interventi compresi in piani di sviluppo aziendali o interaziendali;
d) la formazione degli elenchi dei progetti in ordine prioritario relativi agli elettrodotti rurali;
e) la realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture rurali, ivi compresi gli acquedotti rurali e le strade vicinali e interpoderali.
I Comuni continuano altresì ad esercitare le funzioni ed i compiti loro attribuiti dalle seguenti Leggi regionali:
- 6 luglio 1977 n. 30 " Norme per la produzione di sementi di piante allogame "
- 15 febbraio 1980 n. 11 " Organizzazione e disciplina della riproduzione animale "
- 28 luglio 1982 n. 34 " Norme sui vivai e sulla commercializzazione di piante, parti di piante e sementi, ai fini della difesa fitosanitaria "
- 30 agosto 1982 n. 42 " Organizzazione di attività complementari per la repressione delle frodi nella lavorazione e commercio dei prodotti vitivinicoli ".
Art. 6
Funzioni riservate alla Regione
Sono di competenza della Regione il coordinamento delle funzioni delegate o subdelegate con la presente legge e la formulazione degli indirizzi programmatici generali e settoriali ivi compresi gli indirizzi produttivi.
Sono riservati alla Regione:
a) l'approvazione di programmi a dimensione regionale previsti da direttive o regolamenti comunitari e da leggi statali e la concessione ed erogazione dei relativi incentivi;
b) l'approvazione di programmi di interventi concernenti la realizzazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione e l'acquisto di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti;
c) tutte le funzioni amministrative riguardanti l'offerta dei prodotti agricoli e la regolamentazione dei mercati ivi comprese le forme organizzative;
d) la definizione dei criteri, priorità e parametri riguardanti i prestiti di conduzione;
e) la ripartizione fra gli enti delegati delle disponibilità finanziarie;
f) i rapporti con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario nonchè il riparto fra i medesimi delle disponibilità finanziarie relative al credito agevoltato ad eccezione dei prestiti di conduzione a favore di imprenditori agricoli non associati;
g) la liquidazione e il pagamento del concorso regionale negli interessi sui prestiti e mutui di cui alla precedente lettera f);
h) la ricerca applicata, le attività sperimentali e dimostrative;
i) le attività relative ai servizi e alle strutture regionali di supporto per l'incremento dell'ippicoltura;
l) le funzioni amministrative, comprese la vigilanza e tutela, in ordine a enti, aziende o istituzioni a carattere regionale;
m) le funzioni amministrative, comprese le nomine, relative a commissioni e comitati a carattere regionale.
Fino all'entrata in vigore delle Leggi regionali in materia di difesa del suolo e di riordino degli enti operanti in materia di difesa del suolo, restano riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti la bonifica integrale e montana nonchè le funzioni amministraive, comprese quelle di vigilanza e tutela, in ordine ai consorzi di bonifica integrale, ai consorzi di bonifica montana e ai consorzi di miglioramento fondiario.
Art. 7
Ripartizione delle funzioni delegate o subdelegate
Prima di iniziare l'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate, i soggetti destinatari della delega o della subdelega determinano con atto motivato del maggiore organo deliberante la ripartizione delle funzioni stesse fra i propri organi.
Tale deliberazione deve essere comunicata alla Regione che ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.
Art. 8
Direttive regionali
Le funzioni delegate o subdelegate con la presente legge debbono essere esercitate in armonia con gli indirizzi di politica agraria, generali e specifici, deliberati dal Consiglio regionale ed in attuazione dei programmi di cui al successivo art. 14.
Nell'esercizio delle funzioni subdelegate debbono essere in particlare osservate le eventuali direttive impartite dal Governo ai sensi dell'art. 4 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno.
Nel corso del rapporto di delega, il Consiglio e la Giunta regionale possono emanare direttive.
Le direttive della Giunta possono contenere indicazioni vincolanti nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano stati sentiti gli enti delegati e subdelegati.
Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 9
Criteri generali per l'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate
La Regione e gli enti delegati o subdelegati sono tenuti a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle relative funzioni.
In ogni caso le Province sono tenute a trasmettere alla Regione le proposte di piano zonale di sviluppo agricolo.
Art. 10
Sostituzione
In caso di inerzia degli enti delegati o subdelegati, la Giunta regionale può invitare gli stessi a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale, al compimento del singolo atto provvede direttamente la Giunta medesima.
Art. 11
Revoca
La revoca delle funzioni regionali delegate o subdelegate con la presente legge è di norma attuata, con Legge regionale, nei confronti di tutti i soggetti di pari livello istituzionale.
La revoca nei confronti del singolo ente è ammessa, sempre con legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi e delle direttive regionali.
Il Consiglio regionale osserverà le stesse modalità previste per il conferimento e disciplinerà, contestualmente, i rapporti non ancora definiti.
Art. 12
Definitività degli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate
Gli enti delegati o subdelegati debbono, nell'assunzione degli atti, nell'espletamento dei servizi e nell'esecuzione delle opere, fare espressa menzione della delega o subdelega di cui sono destinatari.
Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate con la presente legge sono definitivi. Non è ammesso ricorso all'amministrazione regionale.
Art. 13
Controlli
Ai sensi dell'art. 4 della Legge 22 luglio 1975 n. 382 Sito esterno, in materia di controllo sugli atti adottati dagli enti delegati nell'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate con la presente legge si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa statale e regionale in materia di controllo sugli atti adottati dagli enti medesimi nell'esercizio delle funzioni funzioni proprie.
Art. 14
Programmi operativi annuali e pluriennali
In relazione agli stanziamenti previsti nel bilancio annuale e pluriennale della Regione, tenuto anche conto, ove prevedibile, di ulteriori disponibilità di fondi in via di assegnazione alla Regione, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce, relativamente ai fondamentali settori di intervento, una suddivisione indicativa per territorio provinciale e circondariale, sulla base di criteri e parametri contestualmente definiti.
Detto riparto indicativo viene comunicato agli enti delegati, i quali, secondo le rispettive competenze, provvedono a formulare programmi operativi, annuali e pluriennali, che siano in armonia con la programmazione regionale (programma regionale di sviluppo, piani e programmi a carattere settoriale e intersettoriale, progetti per obiettivi determinati) e con i piani zonali di sviluppo agricolo.
Nel corso della elaborazione dei programmi operativi sono consultati i Consigli dei produttori e lavoratori agricoli e le Commissioni provinciali di cui al Titolo III della presente legge.
La Provincia e il Circondario di Rimini provvedono al coordinamento e all'approvazione dei programmi operativi ed alla loro trasmissione alla Regione per la verifica delle congruità con la programmazione e gli indirizzi regionali e ai fini della ripartizione fra gli enti delegati delle effettive disponibilità finanziarie.
Art. 15
Riparto dei fondi e gestione della spesa
La Giunta regionale, sulla base di quanto previsto al precedente art. 14, entro il 30 novembre di ciascun anno ripartisce tra gli enti delegati i fondi disponibili per l'anno finanziario successivo.
Qualora la legge regionale preveda interventi di sviluppo a carattere pluriennale, il riparto potrà riguardare l'intera autorizzazione pluriennale di spesa.
La Giunta regionale, sulla base di relazioni consuntive presentate dagli enti delegati entro il 31 maggio di ogni anno, può procedere ad una ripartizione delle disponibilità inutilizzate o residue.
Per le funzioni delegate che comportano erogazioni in capitale i fondi sono trasferiti dal bilancio regionale a quello degli enti delegati. La Giunta regionale stabilirà in sede di riparto i modi e i tempi della materiale erogazione dei fondi assegnati.
Per le funzioni delegate che comportano la erogazione di fondi in rate costanti per il concorso nell'ammortamento di prestiti e mutui, i fondi permangono nel bilancio e nella cassa della Regione. Sulla base delle deliberazioni di riparto dei relativi limiti di impegno, gli enti delegati assumono gli atti di concessione dei contributi in conto interessi disponendo la imputazione a carico del corrispondente capitolo di bilancio della Regione. Sulla base di tali atti e della documentazione probatoria della avvenuta stipulazione dei prestiti e mutui agevolati, i comtenti uffici regionali provvedono alla emissione dei ruoli di spesa fissa ed alla erogazione dei fondi agli enti o istituti mutuanti.
Art. 16
Servizi operativi
Agli adempimenti tecnico - amministrativi per l'esercizio delle funzioni delegate e subdelegate con la presente legge, ivi compresa la istruttoria delle istanze, provvedono i servizi operativi provinciali e circondariale agricoltura e alimentazione istituiti con la Legge regionale 23 aprile 1979 n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni.
A tal fine i predetti servizi sono posti alle dipendenze funzionali delle corrispondenti Province e del Comitato circondariale di Rimini. L'avvalimento da parte delle Comunità montane e dei Comuni dei medesimi servizi, ed in particolare delle loro sezioni periferiche, sarà regolato tramite convenzioni specifiche fra detti enti e le Province e il Circondario di Rimini, da sottoporsi alla approvazione della Giunta regionale.
Allo scopo di assicurare unicità e unitarietà alle strutture tecnico - amministrative a servizio dell'agricoltura, le Province e le Comunità montane possono affidare ai servizi provinciali agricoltura e alimentazione gli adempimenti tecnico - amministrativi relativi all'esercizio delle funzioni proprie integrando, ove necessario, i predetti servizi con personale da esse dipendente. In questo caso, il personale dipendente dalle Province e dalle Comunità montane viene comandato alla Regione per essere assegnato ai servizi provinciali agricoltura e alimentazione.
Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale che disciplinerà il trasferimento agli enti locali del personale necessario per l'esercizio delle funzioni delegate e, comunque, per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai dipendenti degli enti delegati comandati alla Regione ai sensi del precedente comma possono essere attribuite le funzioni di responsabile del servizio operativo decentrato " agricoltura e alimentazione" e di responsabile dei relativi uffici e unità operative organiche ai sensi della legge regionale, a parità di condizioni con il personale regionale. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, stabilisce i necessari ed occorrenti criteri di equiparazione al personale regionale.
La Giunta regionale continua ad avvalersi dei servizi provinciali e circondariale agricoltura e alimentazione per lo svolgimento degli adempimenti connessi all'esercizio delle funzioni rimaste alla competenza della Regione.
Titolo II
I PIANI ZONALI DI SVILUPPO AGRICOLO
Art. 17
Il piano zonale di sviluppo agricolo - Contenuti
Il piano zonale di sviluppo agricolo, sulla base e nel quadro della programmazione regionale, nazionale e comunitaria, indica gli obiettivi prioritari e le prospettive di sviluppo del settore agricolo in rapporto alle possibilità di sviluppo negli altri settori economici, produttivi, sociali e dei servizi.
Il piano zonale dovrà definire il quadro di riferimento quinquennale dello sviluppo agricolo e, in particolare, contenere:
1) l'indicazione delle aree da conservare o destinare alla utilizzazione agricola;
2) l'indicazione in ordine di priorità delle destinazioni produttive delle aree di cui al punto 1, nonchè l'indicazione degli obiettivi di produzione e degli adeguamenti qualitativi da conseguire per i principali comparti produttivi della zona;
3) l'indicazione degli addetti al settore agricolo che sono necessari per mantenere un tessuto economico e sociale vitale al settore stesso.
Sulla base del predetto quadro di riferimento, il piano zonale definirà;
1) le priorità per la ristrutturazione delle aziende e per il riordino fondiario;
2) le proposte inerenti la dimensione e l'articolazione dei servizi di sviluppo agricolo;
3) le priorità da proporre alla Regione per la ristrutturazione e lo sviluppo delle rete degli impianti di conservazione e di prima trasformazione dei prodotti agricoli di interesse zonale;
4) le priorità riguardanti gli interventi infrastrutturali direttamente connessi con l'attività agricola di interesse zonale.
Art. 18
Il piano zonale di sviluppo agricolo - Ambito
Nei territori della regione classificati montani in applicazione degli artt. 1, 14 e 15 della Legge 25 luglio 1952 n. 991 Sito esterno e dell'articolo unico della Legge 30 luglio 1957 n. 657 Sito esterno, costituiscono ambito territoriale di piano zonale di sviluppo agricolo le singole zone omogenee delimitate dall'art. 2 della Legge regionale 17 agosto 1973 n. 30 e successive modificazioni. L'intero territorio dei Comuni parzialmente classificati montani rientra nell'ambito territoriale di piano zonale agricolo.
Costituisce altresì ambito territoriale di piano zonale di sviluppo agricolo il territorio del Circondario di Rimini.
Per il restante territorio regionale gli ambiti territoriali dei piani zonali di sviluppo agricolo sono individuati, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, d' intesa fra la Provincia e i Comuni interessati, all'interno di ogni territorio provinciale, tenuto anche conto dei criteri precedentemente utilizzati per definire gli ambiti sub - provinciali di programmazione economica e agricola e dell'opportunità di realizzare in ogni ambito zonale la maggiore integrazione possibile fra agricoltura e gli altri settori produttivi.
Se la Provincia e i Comuni non provvedono per inerzia ovvero per il mancato raggiungimento dell'intesa, gli ambiti territoriali sono determinati dal Consiglio regionale, sentiti le Province e i Comuni interessati.
Art. 19
Il piano zonale di sviluppo agricolo - Adozione
Alla elaborazione e adozione del piano zonale di sviluppo agricolo provvedono per il proprio territorio le Comunità montane, il Circondario di Rimini e per il restante territorio, d' intesa fra di loro, i Comuni ricompresi in ciascun ambito terririale individuato ai sensi del 3 comma del precedente art.18.
Quando la competenza alla elaborazione e adozione del piano zonale spetta ai Comuni, questi provvedono congiuntamente alla elaborazione, fatta salva l'adozione del piano da parte di ciascun Comune interessato.
Ai fini della formazione del piano zonale, sulla base di intese fra i Comuni interessati, sarà definito il Comune delegato all'assunzione degli atti conseguenti, da assumere quale referente per le azioni di coordinamento provinciale e regionale e quale destinatario dei contributi finanziari connessi alla elaborazione e all'aggiornamento del piano medesimo.
Prima di procedere all'adozione del piano gli enti competenti formulano la relativa proposta e su di essa svolgono, nelle forme più opportune, la consultazione delle organizzazioni ed enti interessati nonchè acquisiscono il parere del Consiglio dei produttori e lavoratori agricoli.
La proposta di piano deve essere altresì trasmessa alla Provincia competente ai fini del coordinamento di cui al successivo art. 20.
Il piano approvato viene affisso per almeno trenta giorni all' albo dei Comuni interessati.
I programmi operativi annuali di cui al precedente articolo 14 costituiscono lo strumento di attuazione del piano zonale di sviluppo agricolo durante il quinquennio.
Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, in sede di aggiornamento, dalla scadenza di validità del piano, ove le Comunità montane o i Comuni non abbiano provveduto alla adozione o all'aggiornamento, ai predetti adempimenti può provvedere la Provincia, sentiti le Comunità montane o i Comuni interessati.
Art. 20
Il piano zonale di sviluppo agricolo - Coordinamento ed approvazione
Le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di approvazione dei piani zonali di sviluppo agricolo sono svolte dalla Provincia.
Nella fase di indirizzo e coordinamento o comunque prima della approvazione dei piani zonali, la Provincia acquisisce il parere della Commissione provinciale agricoltura di cui al successivo art. 24.
Per il territorio del Circondario di Rimini, competente all'approvazione del piano zonale di sviluppo agricolo è il Comitato circondariale.
Titolo III
CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE
Art. 21
Consigli dei produttori e lavoratori agricoli e Commissioni provinciali per l'agricoltura Costituzione
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ciascun ambito territoriale di piano zonale di sviluppo agricolo definito o individuato ai sensi del precedente art. 18, è costituito il Consiglio dei produttori e lavoratori agricoli.
Entro il medesimo termine stabilito dal precedente comma, è costituita, in ogni provincia, la Commissione provinciale per l'agricoltura.
Alla costituzione dei Consigli dei produttori e lavoratori agricoli provvedono, per il proprio territorio, le Comunità montane e il Circondario di Rimini e, per il restante territorio, le Province, sentiti i Comuni interessati.
Alla costituzione delle Commissioni provinciali per l'agricoltura provvedono le Province.
Il Consiglio dei produttori e lavoratori agricoli del Circondario di Rimini assorbe, per il proprio territorio, i compiti della Commissione provinciale per l'agricoltura di cui al successivo art. 25.
Art. 22
Consiglio dei produttori e lavoratori agricoli Composizione e funzionamento
Il Consiglio dei produttori e lavoratori agricoli è così composto:
- sette membri designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli maggiormente rappresentative a livello provinciale;
tre membri designati dalle organizzazioni delle cooperative agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale.
L'attività e il funzionamento del Consiglio dei produttori e lavoratori agricoli sono disciplinati da apposito regolamento interno elaborato dal Consiglio medesimo ed approvato dalla Comunità montana, dal Circondario di Rimini o dalla Provincia territorialmente competente.
Art. 23
Consiglio dei produttori e lavoratori agricoli - Compiti
Il Consiglio dei produttori e lavoratori agricoli è organo consultivo della Provincia, della Comunità montana, del Circondario di Rimini e dei Comuni, secondo le rispettive competenze ed ha, in particlare, i seguenti compiti:
a) esprimere parere circa l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la presentazione di piani di sviluppo aziendali ed interaziendali, sulla idoneità di questi alla realizzazione degli obiettivi di ammodernamento in relazione agli investimenti ed agli altri interventi in essi programmati e sulla loro coerenza con gli obiettivi fissati per il settore agricolo dai piani zonali di sviluppo, dai piani delel Comunità montane nonchè dai programmi regionali di settore;
b) esprimere parere su ogni atto di concesione di incentivi economici o finanziari o agevolazioni di qualsiasi natura a favore delle aziende agricole, singole o associate, e sulle relative sospensioni o revoche;
c) esprimere parere sulla proposta di piano zonale di sviluppo agricolo;
d) esprimere parere sulla proposta di normativa urbanistica relativa alle zone agricole;
e) esprimere parere su ogni altro argomento che venga ad esso sottoposto dalla Provincia, dalla Comunità montana, dal Circondario di Rimini e dai Comuni.
Il Consiglio dei produttori e lavoratori agricoli partecipa inoltre alla gestione delle attività di sviluppo agricolo (servizi di socio - informazione, assistenza alla gestione, assistenza tecnica divulgazione, analisi terreni) con i seguenti specifici compiti:
- formulazione dei programmi di attività;
- concorso al coordinamento;
- verifica delle attività.
Il termine per la espressione dei pareri, giudizi e valutazioni è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
Art. 24
Commissione provinciale per l'agricoltura - Composizione e funzionamento
La Commissione provinciale per l'agricoltura è composta da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali, sindacali e cooperative maggiormente rappresentative a livello provinciale, designato dalle organizzazioni medesime.
L'attività e il funzionamento della Commissione provinciale per l'agricoltura sono disciplinati da apposito regolamento interno elaborato dalla Commissione medesima ed approvato dalla Provincia.
Art. 25
Commissione provinciale per l'agricoltura - Compiti
La Commissione provinciale per l'agricoltura è organo consultivo della Regione e della Provincia, secondo le rispettive competenze, ed ha, in particolare, il compito di esprimere parere in ordine:
- ai programmi di cui alle leggere a) e b) del precedente art. 6;
- a criteri, priorità e parametri riguardati i prestiti di conduzione;
- alle proposte di piano zonale di sviluppo agricolo e ai programmi operativi annuali e pluriennali;
- a ogni altro argomento che venga ad essa sottoposto dalla Regione o dalla Provincia.
Il termine per la espressione dei pareri è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
Art. 26
Consigli dei produttori e lavoratori agricoli - Commissioni provinciali per l'agricoltura Disposizioni comuni
I Consigli dei produttori e lavoratori agricoli e le Commissioni provinciali per l'agricoltura redigono annualmente una relazione sull'attività svolta, da trasmettere agli enti delegati.
Le decisioni degli enti delegati che siano difformi, in tutto o in parte, dai pareri espressi dai predetti organi consultivi devono recare motivazione espressa delle ragioni della difformità.
Ai componenti dei Consigli dei produttori e lavoratori agricoli e delle Commissioni provinciali per l'agricoltura spettano i compensi e rimborsi di cui alla Legge regionale 15 dicembre 1977 n. 49.
E' riservata alla Giunta regionale la facoltà di approvare, sentita la competente Commissione consiliare, regolamenti - tipo per il funzionamento dei Consigli dei produttori e lavoratori agricoli e delle Commissioni provinciali per l'agricoltura.
Titolo IV
RIORDINO E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE
Art. 27
Ammissione alle provvidenze regionali
Hanno titolo ad accedere alle provvidenze regionali previste a favore delle aziende agricole oltre ai soggetti individuati dalle leggi regionali vigenti, le imprese familiari diretto - coltivatrici a tempo parziale.
Si considera impresa familiare a tempo parziale l'impresa condotta da almeno uno o due componenti che dedichino all'attività agricola almeno la metà del rispettivo tempo di lavoro in relazione al tipo di azienda ed agli ordinamenti colturali praticati. Spetta all'ente delegato, in sede attuativa, stabilire, nel rispetto e nell'ambito del predetto criterio, le tipologie di impresa da ammettere prioritariamente ai benefici previsti in relazione alle condizioni sociali, economiche e produttive delle varie zone.
Possono essere ammesse alle provvidenze regionali in materia di agricoltura e alimentazione le iniziative che siano in armonia con i programmi regionali di settore, con i programmi operativi annuali di cui al precedente art. 14 nonchè con i piani zonali di sviluppo agricolo.
Ogni richiesta di intervento deve essere corredata da una scheda, fornita dagli uffici, contenente i dati fondamentali relativi al soggetto richiedente ed all'azienda.
Art. 28
Criteri di priorità
Nella concessione delle provvidenze regionali in materia di agricoltura e alimentazione gli enti delegati adottano, di norma, il seguente ordine di priorità tra i richiedenti:
1) cooperative a prevalente presenza giovanile;
2) imprese familiari diretto - coltivatrici, singole od associate o a tempo parziale; cooperative agricole e loro consorzi;
3) gli imprenditori non coltivatori diretti che esercitano l' attività agricola ai sensi dell'art. 12 della Legge 9 maggio 1975 n. 153 Sito esterno; le imprese di tecnici agricoli laureati in scienze agrarie, in scienze forestali e periti agrari;
4) altri imprenditori.
Nell'ambito di ciascuna categoria di cui al primo comma, è data precedenza ai soggetti che presentino un piano aziendale o interaziendale di sviluppo che, mediante un programma di investimenti da effettuarsi nell'arco di più anni, assicuri una migliore efficienza tecnico - economica della o delle aziende interessate.
Art. 29
Procedure
Nel caso che più leggi regionali prevedano provvidenze contributive e/ o creditizie per analoghi interventi, le singole domande presentate a norma di una delle leggi, se non accolte per carenza di disponibilità finanziaria, si intendono utilmente presentate sulle altre leggi.
In sede di finanziamento di piani aziendali o interaziendali di sviluppo, l'ente delegato provvede di norma direttamente, salva la preliminare acquisizione dell'assenso degli interessati, a far corrispondere ad ogni investimento la più idonea provvidenza contributiva e/ o creditizia in vigore, tenuto in ogni caso conto delle scelte dei piani operativi provinciali.
La documentazione presentata a corredo di singola domanda si intende utilmente presentata, purchè non siano intervenute modificazioni, anche a corredo di ulteriori domande rivolte allo stesso ente delegato. Nelle successive domande il richiedente dovrà dichiarare quali documenti abbia già presentato all'ente ed a quale domanda siano allegati, nonchè dichiarare che tali documenti mantengono inalterata la loro validità.
L'effettuazione di acquisti di bestiame, macchine e attrezzature, mobili e fisse, è consentita anche prima del formale atto di impegno dell'ente delegato, purchè intervenga successivamente alla presentazione della domanda.
La realizzazione anticipata di opere e annesse attrezzature, ad eccezione degli impianti frutticoli e viticoli, è parimenti consentita prima del formale atto d' impegno previa specifica autorizzazione dell'ente delegato. L'autorizzazione si intende in ogni caso concessa trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento di specifica richiesta da parte dell'ente delegato e a condizione che sia stata presentata la documentazione prevista.
La realizzazione anticipata di opere ed acquisti non comporta impegno di finanziamento da parte dell'ente delegato nè dà diritto di per se stessa a precedenze o priorità.
Art. 30
Provvidenze contributive
Le provvidenze contributive in materia di agricoltura e alimentazione vengono, dalla data di entrata in vigore della presente legge, erogate secondo le seguenti modalità:
- 70% del contributo concesso previa dichiarazione di avvenuto inizio dei lavori, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa;
- 30% a saldo, o eventuale conguaglio, ad avvenuto accertamento della esecuzione delle opere e/ o acquisti.
Art. 31
Provvidenze creditizie
I tassi posti a carico dei beneficiari nelle operazioni di credito agevolato, in materia di agricoltura e alimentazione, assistite dal consorso regionale - entro i limiti stabiliti dalle competenti autorità statali a norma dell'art. 109, secondo comma, del DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno - sono fissati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sentita la competente commissione del Consiglio regionale, in relazione al mutare delle condizioni del mercato finanziario ed agli obiettivi della programmazione regionale.
Le nuove misure dei tassi, determinate ai sensi del comma precedente, si applicano alle operazioni il cui nulla - osta o atto di approvazione sia di data successiva a quella di adozione delle misure stesse.
Art. 32
Sanzioni
L'ente delegato, sentito l'interessato, può comminare la decadenza dalle agevolazioni finanziarie concesse, ancorchè in tutto o in parte già liquidate, qualora:
- gli interventi previsti siano rimasti inattuati nei tempi stabiliti, senza giustificato motivo;
- le agevolazioni finanziarie siano state distolte dalle finalità per le quali furono concesse;
- siano state fornite indicazioni non veritiere tali da indurre in errore l'ente delegato.
La decadenza comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, maggiorate di interessi calcolati al tasso di riferimento, fissati dal Governo, in vigore al momento dell' incasso del primo acconto sui finanziamenti, maggiorato di tre punti, nonchè l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura e alimentazione.
L'atto di pronuncia della decadenza fissa l'eventuale rateazione delle somme da restituire e la durata della esclusione dalle agevolazioni.
Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 33
Spese relative alle funzioni delegate
Le spese relative all'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate con la presente legge sono a carico della Regione.
Gli enti delegati sono tenuti, ai fini del rimborso delle spese di cui al precedente comma, a trasmettere alla Regione annualmente una relazione sull'attività svolta con indicazione delle spese sostenute.
La Giunta regionale provvede, a seguito della accertata validità e congruità delle spese medesime, ad assegnare i fondi necessari.
E' in facoltà della Giunta regionale, d' intesa con gli enti delegati, definire il rimborso delle spese di cui sopra in via forfettaria tramite apposita convenzione da valere per un triennio.
Fermi restando gli accertamenti di cui al terzo comma del presente articolo, il rimborso delle spese potrà avvenire in via anticipata e per quote trimestrali.
A partire dall'esercizio finanziario 1984 è autorizzata l' iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa, dotato di uno stanziamento annuo di L.1.000.000.000.
Art. 34
Riordino di deleghe disposte da precedenti leggi regionali
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni amministrative in materia di agricoltura delegate alle Province, alle Comunità montane, al Comitato circondariale di Rimini e ai Comitati comprensoriali da precedenti leggi regionali si intendono delegate agli enti locali individuati ai sensi del Titolo I della presente legge e secondo i principi ivi contenuti.
Di conseguenza le disposizioni di leggi regionali incompatibili con il nuovo assetto di competenze sono abrogate.
I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge verranno perfezionati dagli enti competenti ai sensi del primo comma del presente articolo.
Art. 35
Intese fra gli enti delegati
Qualora nell'esercizio di funzioni amministrative sia interessato il territorio di due o più enti delegati, questi provvedono, d' intesa, a stabilire a quale di essi affidare l'effettivo esercizio.
Nel caso di mancata intesa provvede, con atto motivato, la Giunta regionale.
Art. 36
Ente regionale di sviluppo agricolo e Azienda regionale delle foreste
L'Ente regionale di sviluppo agricolo e l'Azienda regionale delle foreste continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite dalle leggi regionali in vigore.
Per la predisposizione di studi e ricerche, di documenti preliminari agli atti di programazione, di progetti operativi e di specifici interventi, gli enti delegati possono avvalersi dell'Ente regionale di sviluppo agricolo nell'ambito delle competenze a questo attribuite dalla Legge regionale 13 maggio 1977 n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 37
Consigli dei produttori agricoli e Commissioni provinciali
Fino alla data di effettiva costituzione dei Consigli dei produttori e lavoratori agricoli e delle Commissioni provinciali per l'agricoltura previsti dalla presente legge, le funzioni attribuite ai predetti organi sono svolte dai Consigli dei produttori e lavoratori agricoli e dalle Commissioni provinciali istituiti rispettivamente con l'art. 4 della Legge regionale 5 maggio 1977 n. 18 e con l'art. 5 della Legge regionale 4 aprile 1973 n. 20, quale risulta modificato dall'art. 18 della Legge regionale 20 aprile 1979 n. 10.
Art. 38
Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1984.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 27 agosto 1983.

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