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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1983, n. 35

AMMINISTRAZIONE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA GIA' CONCENTRATE O AMMINISTRATE DAI DISCIOLTI ENTI COMUNALI DI ASSISTENZA

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza pubblica, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza già concentrate nei disciolti Enti comunali di assistenza o amministrate dagli stessi, attualmente in gestione commissariale a norma degli articoli 8 e 9 della Legge regionale 17 febbraio 1978, n. 10, per le quali non siano in corso procedure di estinzione all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sono amministrate:
- se gestiscono strutture assistenziali, da un unico Consiglio di amministrazione eletto dal Consiglio comunale in cui le istituzioni stesse hanno sede legale. Il Consiglio di amministrazione, composto da 5 o 7 membri in modo da assicurare la presenza della rappresentanza delle minoranze, a seconda che si tratti di Comuni con popolazione inferiore o superiore a 5.000 abitanti, è eletto con voto limitato rispettivamente a 3 o 4 membri e dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto. I componenti del Consiglio di amministrazione eleggono nel proprio seno il Presidente e possono essere riconfermati;
- se non gestiscono strutture assistenziali, dal Comune in cui hanno sede legale, fermo restando la separazione della gestione amministrativa e finanziaria delle attività di assistenza di ciascuna IPAB.
Art. 2
La Giunta regionale individua, con deliberazione da pubblicare sul Bollettino Ufficiale regionale, le Istituzioni di cui al precedente art. 1.
Art. 3
Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al precedente art. 2, il Consiglio comunale provvede all'elezione del Consiglio di amministrazione delle Istituzioni che gestiscono strutture assistenziali.
Entro trenta giorni dalla data del decreto con cui il Presidente della Giunta regionale costituisce il Consiglio di amministrazione, il Commissario provvede ad effettuare le consegne amministrative mediante apposito verbale da redigersi in contraddittorio con il Presidente del Consiglio di amministrazione subentrante.
Art. 4
Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al precedente art. 2, il Commissario delle Istituzioni che non gestiscono strutture assistenziali provvede ad effettuare le consegne amministrative mediante apposito verbale da redigersi in contraddittorio con il Sindaco del Comune interessato.
Art. 5
Sono abrogati gli articoli 8 e 9 della Legge regionale 17 febraio 1978 n. 10.
Art. 6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, ultimo comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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