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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 settembre 1983, n. 36

AGGIORNAMENTO E RIORDINO DI NORME DELLA LEGGE REGIONALE 22 GENNAIO 1973 N. 6 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 105 del 21 settembre 1983

Titolo I
RIORDINO DEL REGIME DELL'ASSEGNO VITALIZIO
Art. 1
Misura dell'assegno vitalizio
L'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in percentuale sull'indennità mensile lorda del Consigliere regionale in godimento nello stesso mese cui si riferisce l'assegno.
Ai fini della determinazione dell'assegno vitalizio non si computano le maggiorazioni della indennità di carica previste per i Consiglieri che rivestano le funzioni di cui all'art. 3 della Legge regionale 11 ottobre 1972 n. 8, e successive modifiche e integrazioni, nè alcun altro emolumento, indennità o rimborso spese, comunque denominato.
La misura dell'assegno vitalizio varia in relazione al numero di anni di contribuzione, secondo la seguente tabella:
anni di contribuzionepercentuale sulla indennità di carica mensile lorda
530%
634%
738%
842%
946%
1050%
1152%
1254%
1356%
1458%
15 e oltre60%
Il presente articolo sostituisce l'articolo 11 della Legge regionale 22 gennaio 1973 n. 6.
Art. 2
Nuove misure dell'assegno vitalizio anticipato
La corresponsione dell'assegno vitalizio può essere anticipata, su richiesta del Consigliere e dopo la cessazione del mandato, fino al cinquantacinquesimo anno di età, e quindi per non più di cinque anni.
In tal caso, per ogni anno di anticipazione le misure dell'assegno vitalizio riportate nell'articolo 1, III comma della presente legge sono ridotte, anche ai fini della determinazione dell'assegno indiretto, in relazione al numero di anni di contribuzione maturati, nonchè al numero di anni di anticipazione, secondo la seguente tabella:
Misura dell'assegno vitalizio ridotto, a seconda degli anni di anticipazione, espressa in percentuale sull'indennità del Consigliere
Anni di contribuzione un anno due anni tre anni quattro anni cinque anni
5 26% 22% 18% 14% 10%
6 30% 26% 22% 18% 14%
7 34% 30% 26% 22% 18%
8 38% 34% 30% 26% 22%
9 42% 38% 34% 30% 26%
10 46% 42% 38% 34% 30%
11 50% 46% 42% 38% 34%
12 52% 50% 46% 42% 38%
13 54% 52% 50% 46% 42%
14 56% 54% 52% 50% 46%
15 e oltre 58% 56% 54% 52% 50%
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, ai Consiglieri che a tale data abbiano espletato o stiano espletando il mandato, la corresponsione anticipata dell'assegno può essere riconosciuta fino al cinquantacinquesimo anno di età e quindi per non più di cinque anni, secondo il disposto del precedente I comma, e per ogni anno di anticipazione la misura dell'assegno vitalizio deve essere ridotta anche ai fini della determinazione dell'assegno indiretto, secondo il disposto del precedente II comma. Identico trattamento è riservato a coloro che alla data dell'entrata in vigore della presente legge abbiano chiesto di proseguire volontariamente il versamento dei contributi per completare il periodo contributivo di cinque anni, e risultino averne titolo.
E' abrogato il III comma dell'art. 4 della Legge regionale 22 gennaio 1973 n. 6, ed è conseguentemente modificato l'art. 3 della Legge regionale 19 aprile 1975 n. 25, nella parte che reca il testo del comma di cui trattasi, e dispone che si aggiunga al predetto articolo 4.
All'art. 8, I comma, della Legge regionale 22 gennaio 1973 n. 6, così come modificato dall'art. 4 della Legge regionale 19 aprile 1975 n. 25, la facoltà di richiedere la corresponsione anticipata dell'assegno si intende disciplinata dalle norme del presente articolo.
Art. 3
Contribuzione volontaria
E' ammesso il versamento volontario del contributo previdenziale per completare il quinquennio necessario al conseguimento dell'assegno vitalizio minimo, anche in caso di surrogazione attiva e passiva ai sensi dell'art. 16 della Legge 17 febbraio 1968 n. 108 Sito esterno, semprechè il Consigliere interessato abbia versato i contributi obbligatori per almeno trenta mesi.
Non è ammesso alla contribuzione volontaria il Consigliere dichiarato ineleggibile o decaduto a norma di legge.
Le disposizioni del I e II comma modificano e integrano l'art. 8, I comma, della Legge regionale 22 gennaio 1973 n. 6.Nel caso previsto dall'art. 6, II comma, della Legge regionale 19 aprile 1975 n. 25, è ammessa la contribuzione volontaria anche quando i versamenti già effettuati non raggiungano il periodo di trenta mesi.
Art. 4
Sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio diretto
Qualora il Consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio diretto, di cui eventualmente già goda, resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato: alla cessazione di quest' ultimo l'assegno diretto sarà nuovamente erogato, tenuto conto dell'ulteriore periodo di contribuzione e ferme restando le riduzioni dell'assegno in relazione al numero di anni di anticipazione, previste dall'art. 2 della presente legge.
L'erogazione è altresì sospesa qualora il titolare dell'assegno vitalizio diretto venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale; l'assegno è ripristinato con la cessazione dell'esercizio dei relativi mandati.
Le norme del presente articolo sostituiscono l'art. 10 della Legge regionale 22 gennaio 1973 n. 6.
Art. 5
Beneficiari dell'assegno vitalizio indiretto
L'art. 13, II comma, della Legge regionale 22 gennaio 1973 n. 6, è così sostituito:
" Al padre o, in mancanza, alla madre, l'assegno vitalizio indiretto spetta qualora siano di età superiore ai sessant' anni, e con reddito complessivo lordo non superiore al doppio del valore minimo della pensione di vecchiaia corrisposta dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. "
Art. 6
Accertamenti medico - legali
Ai fini di cui agli artt. 5, 7, 14 e 15 della Legge regionale 22 gennaio 1973 n. 6, e successive modifiche e integrazioni, l'Ufficio di Presidenza integrato accerta l'inabilità permanente, nonchè la dipendenza da cause di servizio dell'inabilità permanente e del decesso, con le modalità e procedure previste dall'art. 6 della richiamata Legge regionale 22 gennaio 1973 n. 6.
Art. 7
Aumento dei contributi obbligatori di cui all'art. 3 della Legge regionale 22 gennaio 1973 n. 6
A decorrere dall'1 ottobre 1983 l'ammontare dei contributi obbligatori di cui all'art. 3 della Legge regionale 22 gennaio 1973 n. 6, è stabilita nella misura del 20% dell'indennità mensile lorda del Consigliere regionale.
Art. 8
Decorrenza e assegno " ad personam" riassorbibile
Le nuove misure degli assegni vitalizi diretti e indiretti previste dalla presente legge decorrono dall'1 ottobre 1983. Tutti gli assegni vitalizi diretti e indiretti sono ricalcolati.
Nei casi in cui il ricalcolo preveda un importo inferiore a quello spettante anteriormente all'1 ottobre 1983, a decorrere da tale data a favore di tutti coloro che già fruiscono dell'assegno, nonchè di coloro che abbiano espletato o stiano espletando il mandato al momento dell'entrata in vigore della presente legge, la differenza in più deve essere mantenuta, a titolo di assegno speciale, riassorbibile con i successivi aumenti di assegno vitalizio. Identico trattamento è riservato a coloro che al momento dell' entrata in vigore della presente legge abbiano chiesto di proseguire volontariamente il versamento dei contributi per completare il periodo contributivo minimo di cinque anni, e risultino averne titolo.
Ai fini del ricalcolo degli assegni vitalizi, nonchè del computo dell'assegno ad personam riassorbibile, gli ex Consiglieri ai quali anteriormente all'entrata in vigore della presente legge sia stato riconosciuto l'assegno vitalizio anticipato in misura ridotta, a norma dell'art. 4, III comma, della Legge regionale 22 gennaio 1973 n. 6, si considerano titolari dell'assegno vitalizio ridotto, nelle nuove misure previste dall'art. 2, II comma, della presente legge.
Art. 9
Restituzione dei contributi versati.
Il diritto alla restituzione dei contributi versati, senza attribuzione di interessi, a norma dell'art. 9 della Legge regionale 22 gennaio 1973 n. 6, spetta anche al Consigliere che cessi dal mandato prima di avere raggiunto il periodo contributivo minimo di trenta mesi, prescritto dall'art. 3, I comma, per l' ammissione alla contribuzione volontaria.
Non ha diritto alla restituzione dei contributi il Consigliere dichiarato ineleggibile o decaduto a norma di legge.

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