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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 settembre 1983, n. 36

AGGIORNAMENTO E RIORDINO DI NORME DELLA LEGGE REGIONALE 22 GENNAIO 1973 N. 6 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 105 del 21 settembre 1983

Titolo II
DISCIPLINA DELL'INDENNITA' DI FINE MANDATO
Art. 10
Indennità di fine mandato
L'indennità di fine mandato spetta ai Consiglieri regionali che non siano rieletti, o che non si ripresentino candidati.
L'indennità spetta altresì ai Consiglieri regionali che cessino dalla carica nel corso della legislatura, per incompatibilità o per dimissioni. Non spetta, in caso di annullamento dell'elezione.
In caso di morte durante l'esercizio del mandato, l'indennità spetta agli eredi del Consigliere regionale.
Art. 11
Misura dell'indennità di fine mandato
La misura dell'indennità è stabilita, per ogni anno di mandato esercitato, in una mensilità dell'indennità lorda del Consigliere regionale in godimento nel corso del mese in cui si verifica la cessazione dalla carica, fino ad un massimo di dieci mensilità.
La frazione di anno inferiore a sei mesi non viene computata, mentre quella pari o superiore a sei mesi viene considerata anno intero.
Il Consigliere che abbia già beneficiato della liquidazione dell'indennità di fine mandato ha diritto, nel caso di rielezione a legislature non immediatamente successive a quella per la quale ha avuto luogo la liquidazione, alla corresponsione di una indennità per i mandati successivi fino alla concorrenza di 10 mensilità comprese quelle tenute a calcolo per la liquidazione già percepita.In nessun caso può essere corrisposta al Consigliere regionale - per tutto l'arco della sua attività consiliare, anche se non continuativa - una indennità di fine mandato per periodi eccedenti i dieci anni.
Art. 12
Finanziamento della spesa per l'indennità di fine mandato
A parziale copertura dell'onere relativo alla corresponsione dell'indennità di fine mandato, sull'indennità mensile lorda del Consigliere regionale si applica una trattenuta pari al 5% (cinque per cento) da devolvere al Capitolo 05000 " Trattenute per l' indennità di fine mandato", della categoria 10a " Partite che si compensano con la spesa", titolo III " Entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di enti o di aziende regionali". Capitolo che per effetto della presente legge è istituito nella parte entrata del Bilancio regionale.
L'indennità di fine mandato sarà corrisposta a carico del Bilancio del Consiglio regionale, nel cui preventivo, all'interno del capitolo riguardante le " Spese per le indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale", figurerà ogni anno un apposito articolo intitolato " Spese per l' indennità di fine mandato".
Art. 13
Soppressione del Fondo interno di solidarietà
Il " Fondo interno di solidarietà tra i Consiglieri della Regione Emilia - Romagna" istituito a norma dell'art. 22 della Legge regionale 22 gennaio 1973 n. 6, è soppresso. Tutte le attività e le passività di detto fondo sono trasferite al " Fondo interno di previdenza dei Consiglieri della Regione Emilia - Romagna" di cui all'art. 1 della medesima Legge regionale 22 gennaio 1973 n. 6 e successive modifiche e integrazioni.
Il " Fondo interno di previdenza dei Consiglieri della Regione Emilia - Romagna" concorre, nella misura del trenta per cento, alle spese per la copertura dei rischi di morte, invalidità permanente, inabilità temporanea, derivanti da infortuni dei Consiglieri in carica, già a carico del soppresso Fondo di solidarietà, così come previsto dall'art. 3 della Legge regionale 23 gennaio 1973 n. 9.
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, integrato a norma dell'art. 2 della Legge regionale 19 aprile 1975 n. 25, provvede con propri atti in ordine alla cessazione dell'attività ed alla definizione dello stato patrimoniale del soppresso Fondo di solidarietà ed a quant' altro occorra ai fini dell'applicazione del presente articolo.
Art. 14
Abrogazione di norme previgenti
Sono abrogati gli articoli 20 e 22 della Legge regionale 22 gennaio 1973 n. 6, nonchè gli articoli 6, 7, 8 e 9 della Legge regionale 12 gennaio 1978 n. 3.
Art. 15
Norma finale
Le norme del Titolo II si applicano a decorrere dall'1 ottobre 1983.
Alla soppressione del Fondo interno di solidarietà, alla definizione dello Stato patrimoniale, ed al trasferimento delle attività e delle passività, secondo quanto dispone l'art. 13, si provvede con riferimento alla data del 30 settembre 1983.
Art. 16
Copertura finanziaria
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto per il corrente anno 1983 in Lire 29.822.160 si fa fronte con gli stanziamenti previsti al Capitolo 00100 " Spese per le indennità di carica e di missione spettatni ai componenti il Consiglio regionale".
Per gli anni successivi l'onere a carico della Regione sarà determinato con Legge di Bilancio.
Allo stato di previsione del Bilancio 1983 sono apportate le seguenti variazioni:
Entrata
Capitolo 05000
competenzacassa
" Trattenute per l'indennità di fine mandato"( cni) +18.638.850 +18.638.850
Spesa
Capitolo 00100
Spese per le indennità di carica e di missione spettanti ai componenti il Consiglio regionale" +29.822.160+ 29.822.160
Capitolo 85100
" Fondo di riserva per le spese obbligatorie" -11.183.310-11.183.310

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