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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 settembre 1983, n. 36

AGGIORNAMENTO E RIORDINO DI NORME DELLA LEGGE REGIONALE 22 GENNAIO 1973 N. 6 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 105 del 21 settembre 1983

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - RIORDINO DEL REGIME DELL'ASSEGNO VITALIZIO
Espandere area tit2 Titolo II - DISCIPLINA DELL'INDENNITA' DI FINE MANDATO
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
RIORDINO DEL REGIME DELL'ASSEGNO VITALIZIO
Art. 1
Misura dell'assegno vitalizio
L'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in percentuale sull'indennità mensile lorda del Consigliere regionale in godimento nello stesso mese cui si riferisce l'assegno.
Ai fini della determinazione dell'assegno vitalizio non si computano le maggiorazioni della indennità di carica previste per i Consiglieri che rivestano le funzioni di cui all'art. 3 della Legge regionale 11 ottobre 1972 n. 8, e successive modifiche e integrazioni, nè alcun altro emolumento, indennità o rimborso spese, comunque denominato.
La misura dell'assegno vitalizio varia in relazione al numero di anni di contribuzione, secondo la seguente tabella:
anni di contribuzionepercentuale sulla indennità di carica mensile lorda
530%
634%
738%
842%
946%
1050%
1152%
1254%
1356%
1458%
15 e oltre60%
Il presente articolo sostituisce l'articolo 11 della Legge regionale 22 gennaio 1973 n. 6.
Art. 2
Nuove misure dell'assegno vitalizio anticipato
La corresponsione dell'assegno vitalizio può essere anticipata, su richiesta del Consigliere e dopo la cessazione del mandato, fino al cinquantacinquesimo anno di età, e quindi per non più di cinque anni.
In tal caso, per ogni anno di anticipazione le misure dell'assegno vitalizio riportate nell'articolo 1, III comma della presente legge sono ridotte, anche ai fini della determinazione dell'assegno indiretto, in relazione al numero di anni di contribuzione maturati, nonchè al numero di anni di anticipazione, secondo la seguente tabella:
Misura dell'assegno vitalizio ridotto, a seconda degli anni di anticipazione, espressa in percentuale sull'indennità del Consigliere
Anni di contribuzione un anno due anni tre anni quattro anni cinque anni
5 26% 22% 18% 14% 10%
6 30% 26% 22% 18% 14%
7 34% 30% 26% 22% 18%
8 38% 34% 30% 26% 22%
9 42% 38% 34% 30% 26%
10 46% 42% 38% 34% 30%
11 50% 46% 42% 38% 34%
12 52% 50% 46% 42% 38%
13 54% 52% 50% 46% 42%
14 56% 54% 52% 50% 46%
15 e oltre 58% 56% 54% 52% 50%
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, ai Consiglieri che a tale data abbiano espletato o stiano espletando il mandato, la corresponsione anticipata dell'assegno può essere riconosciuta fino al cinquantacinquesimo anno di età e quindi per non più di cinque anni, secondo il disposto del precedente I comma, e per ogni anno di anticipazione la misura dell'assegno vitalizio deve essere ridotta anche ai fini della determinazione dell'assegno indiretto, secondo il disposto del precedente II comma. Identico trattamento è riservato a coloro che alla data dell'entrata in vigore della presente legge abbiano chiesto di proseguire volontariamente il versamento dei contributi per completare il periodo contributivo di cinque anni, e risultino averne titolo.
E' abrogato il III comma dell'art. 4 della Legge regionale 22 gennaio 1973 n. 6, ed è conseguentemente modificato l'art. 3 della Legge regionale 19 aprile 1975 n. 25, nella parte che reca il testo del comma di cui trattasi, e dispone che si aggiunga al predetto articolo 4.
All'art. 8, I comma, della Legge regionale 22 gennaio 1973 n. 6, così come modificato dall'art. 4 della Legge regionale 19 aprile 1975 n. 25, la facoltà di richiedere la corresponsione anticipata dell'assegno si intende disciplinata dalle norme del presente articolo.
Art. 3
Contribuzione volontaria
E' ammesso il versamento volontario del contributo previdenziale per completare il quinquennio necessario al conseguimento dell'assegno vitalizio minimo, anche in caso di surrogazione attiva e passiva ai sensi dell'art. 16 della Legge 17 febbraio 1968 n. 108 Sito esterno, semprechè il Consigliere interessato abbia versato i contributi obbligatori per almeno trenta mesi.
Non è ammesso alla contribuzione volontaria il Consigliere dichiarato ineleggibile o decaduto a norma di legge.
Le disposizioni del I e II comma modificano e integrano l'art. 8, I comma, della Legge regionale 22 gennaio 1973 n. 6.Nel caso previsto dall'art. 6, II comma, della Legge regionale 19 aprile 1975 n. 25, è ammessa la contribuzione volontaria anche quando i versamenti già effettuati non raggiungano il periodo di trenta mesi.
Art. 4
Sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio diretto
Qualora il Consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio diretto, di cui eventualmente già goda, resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato: alla cessazione di quest' ultimo l'assegno diretto sarà nuovamente erogato, tenuto conto dell'ulteriore periodo di contribuzione e ferme restando le riduzioni dell'assegno in relazione al numero di anni di anticipazione, previste dall'art. 2 della presente legge.
L'erogazione è altresì sospesa qualora il titolare dell'assegno vitalizio diretto venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale; l'assegno è ripristinato con la cessazione dell'esercizio dei relativi mandati.
Le norme del presente articolo sostituiscono l'art. 10 della Legge regionale 22 gennaio 1973 n. 6.
Art. 5
Beneficiari dell'assegno vitalizio indiretto
L'art. 13, II comma, della Legge regionale 22 gennaio 1973 n. 6, è così sostituito:
" Al padre o, in mancanza, alla madre, l'assegno vitalizio indiretto spetta qualora siano di età superiore ai sessant' anni, e con reddito complessivo lordo non superiore al doppio del valore minimo della pensione di vecchiaia corrisposta dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. "
Art. 6
Accertamenti medico - legali
Ai fini di cui agli artt. 5, 7, 14 e 15 della Legge regionale 22 gennaio 1973 n. 6, e successive modifiche e integrazioni, l'Ufficio di Presidenza integrato accerta l'inabilità permanente, nonchè la dipendenza da cause di servizio dell'inabilità permanente e del decesso, con le modalità e procedure previste dall'art. 6 della richiamata Legge regionale 22 gennaio 1973 n. 6.
Art. 7
Aumento dei contributi obbligatori di cui all'art. 3 della Legge regionale 22 gennaio 1973 n. 6
A decorrere dall'1 ottobre 1983 l'ammontare dei contributi obbligatori di cui all'art. 3 della Legge regionale 22 gennaio 1973 n. 6, è stabilita nella misura del 20% dell'indennità mensile lorda del Consigliere regionale.
Art. 8
Decorrenza e assegno " ad personam" riassorbibile
Le nuove misure degli assegni vitalizi diretti e indiretti previste dalla presente legge decorrono dall'1 ottobre 1983. Tutti gli assegni vitalizi diretti e indiretti sono ricalcolati.
Nei casi in cui il ricalcolo preveda un importo inferiore a quello spettante anteriormente all'1 ottobre 1983, a decorrere da tale data a favore di tutti coloro che già fruiscono dell'assegno, nonchè di coloro che abbiano espletato o stiano espletando il mandato al momento dell'entrata in vigore della presente legge, la differenza in più deve essere mantenuta, a titolo di assegno speciale, riassorbibile con i successivi aumenti di assegno vitalizio. Identico trattamento è riservato a coloro che al momento dell' entrata in vigore della presente legge abbiano chiesto di proseguire volontariamente il versamento dei contributi per completare il periodo contributivo minimo di cinque anni, e risultino averne titolo.
Ai fini del ricalcolo degli assegni vitalizi, nonchè del computo dell'assegno ad personam riassorbibile, gli ex Consiglieri ai quali anteriormente all'entrata in vigore della presente legge sia stato riconosciuto l'assegno vitalizio anticipato in misura ridotta, a norma dell'art. 4, III comma, della Legge regionale 22 gennaio 1973 n. 6, si considerano titolari dell'assegno vitalizio ridotto, nelle nuove misure previste dall'art. 2, II comma, della presente legge.
Art. 9
Restituzione dei contributi versati.
Il diritto alla restituzione dei contributi versati, senza attribuzione di interessi, a norma dell'art. 9 della Legge regionale 22 gennaio 1973 n. 6, spetta anche al Consigliere che cessi dal mandato prima di avere raggiunto il periodo contributivo minimo di trenta mesi, prescritto dall'art. 3, I comma, per l' ammissione alla contribuzione volontaria.
Non ha diritto alla restituzione dei contributi il Consigliere dichiarato ineleggibile o decaduto a norma di legge.
Titolo II
DISCIPLINA DELL'INDENNITA' DI FINE MANDATO
Art. 10
Indennità di fine mandato
L'indennità di fine mandato spetta ai Consiglieri regionali che non siano rieletti, o che non si ripresentino candidati.
L'indennità spetta altresì ai Consiglieri regionali che cessino dalla carica nel corso della legislatura, per incompatibilità o per dimissioni. Non spetta, in caso di annullamento dell'elezione.
In caso di morte durante l'esercizio del mandato, l'indennità spetta agli eredi del Consigliere regionale.
Art. 11
Misura dell'indennità di fine mandato
La misura dell'indennità è stabilita, per ogni anno di mandato esercitato, in una mensilità dell'indennità lorda del Consigliere regionale in godimento nel corso del mese in cui si verifica la cessazione dalla carica, fino ad un massimo di dieci mensilità.
La frazione di anno inferiore a sei mesi non viene computata, mentre quella pari o superiore a sei mesi viene considerata anno intero.
Il Consigliere che abbia già beneficiato della liquidazione dell'indennità di fine mandato ha diritto, nel caso di rielezione a legislature non immediatamente successive a quella per la quale ha avuto luogo la liquidazione, alla corresponsione di una indennità per i mandati successivi fino alla concorrenza di 10 mensilità comprese quelle tenute a calcolo per la liquidazione già percepita.In nessun caso può essere corrisposta al Consigliere regionale - per tutto l'arco della sua attività consiliare, anche se non continuativa - una indennità di fine mandato per periodi eccedenti i dieci anni.
Art. 12
Finanziamento della spesa per l'indennità di fine mandato
A parziale copertura dell'onere relativo alla corresponsione dell'indennità di fine mandato, sull'indennità mensile lorda del Consigliere regionale si applica una trattenuta pari al 5% (cinque per cento) da devolvere al Capitolo 05000 " Trattenute per l' indennità di fine mandato", della categoria 10a " Partite che si compensano con la spesa", titolo III " Entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di enti o di aziende regionali". Capitolo che per effetto della presente legge è istituito nella parte entrata del Bilancio regionale.
L'indennità di fine mandato sarà corrisposta a carico del Bilancio del Consiglio regionale, nel cui preventivo, all'interno del capitolo riguardante le " Spese per le indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale", figurerà ogni anno un apposito articolo intitolato " Spese per l' indennità di fine mandato".
Art. 13
Soppressione del Fondo interno di solidarietà
Il " Fondo interno di solidarietà tra i Consiglieri della Regione Emilia - Romagna" istituito a norma dell'art. 22 della Legge regionale 22 gennaio 1973 n. 6, è soppresso. Tutte le attività e le passività di detto fondo sono trasferite al " Fondo interno di previdenza dei Consiglieri della Regione Emilia - Romagna" di cui all'art. 1 della medesima Legge regionale 22 gennaio 1973 n. 6 e successive modifiche e integrazioni.
Il " Fondo interno di previdenza dei Consiglieri della Regione Emilia - Romagna" concorre, nella misura del trenta per cento, alle spese per la copertura dei rischi di morte, invalidità permanente, inabilità temporanea, derivanti da infortuni dei Consiglieri in carica, già a carico del soppresso Fondo di solidarietà, così come previsto dall'art. 3 della Legge regionale 23 gennaio 1973 n. 9.
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, integrato a norma dell'art. 2 della Legge regionale 19 aprile 1975 n. 25, provvede con propri atti in ordine alla cessazione dell'attività ed alla definizione dello stato patrimoniale del soppresso Fondo di solidarietà ed a quant' altro occorra ai fini dell'applicazione del presente articolo.
Art. 14
Abrogazione di norme previgenti
Sono abrogati gli articoli 20 e 22 della Legge regionale 22 gennaio 1973 n. 6, nonchè gli articoli 6, 7, 8 e 9 della Legge regionale 12 gennaio 1978 n. 3.
Art. 15
Norma finale
Le norme del Titolo II si applicano a decorrere dall'1 ottobre 1983.
Alla soppressione del Fondo interno di solidarietà, alla definizione dello Stato patrimoniale, ed al trasferimento delle attività e delle passività, secondo quanto dispone l'art. 13, si provvede con riferimento alla data del 30 settembre 1983.
Art. 16
Copertura finanziaria
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto per il corrente anno 1983 in Lire 29.822.160 si fa fronte con gli stanziamenti previsti al Capitolo 00100 " Spese per le indennità di carica e di missione spettatni ai componenti il Consiglio regionale".
Per gli anni successivi l'onere a carico della Regione sarà determinato con Legge di Bilancio.
Allo stato di previsione del Bilancio 1983 sono apportate le seguenti variazioni:
Entrata
Capitolo 05000
competenzacassa
" Trattenute per l'indennità di fine mandato"( cni) +18.638.850 +18.638.850
Spesa
Capitolo 00100
Spese per le indennità di carica e di missione spettanti ai componenti il Consiglio regionale" +29.822.160+ 29.822.160
Capitolo 85100
" Fondo di riserva per le spese obbligatorie" -11.183.310-11.183.310

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 19 settembre 1983

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