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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 settembre 1983, n. 37

AGGIORNAMENTO E RIORDINO DI NORME DELLA LEGGE REGIONALE 22 OTTOBRE 1972 N. 8 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 107 del 22 settembre 1983

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
L'art. 1 della Legge regionale 12 gennaio 1978 n. 3, è sostituito come segue:
" L'indennità mensile di carica dei Consiglieri regionali è stabilita nella misura del 65 per cento dell'indennità mensile di carica percepita dai componenti della Camera dei Deputati. "
Art. 2
Gli assegni integrativi mensili in relazione alle funzioni ed alle attività svolte, di cui agli articoli 11 e 36 dello Statuto, già disciplinati dall'art. 3 della Legge regionale 11 ottobre 1972 n. 8 e dall'art. 1 della Legge regionale 14 dicembre 1981 n. 46, sono stabiliti in una percentuale dell'indennità mensile di carica percepita dai componenti la Camera dei Deputati, nelle seguenti misure:
a) al Presidente della Giunta ed al Presidente del Consiglio regionale: assegno pari al trentacinque per cento;
b) ai componenti della Giunta regionale ed ai Vicepresidenti del Consiglio regionale: assegno pari al ventidue e mezzo per cento;
c) ai Presidenti delle Commissioni consiliari istituite a norma degli articoli 20 e 22 dello Statuto e 99 del Regolamento interno del Consiglio regionale ed ai Segretari dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale: assegno pari al dodici e mezzo per cento;
d) ai Vicepresidenti delle Commissioni consiliari, istituite a norma degli articoli 20 e 22 dello Statuto e 99 del Regolamento interno del Consiglio regionale: assegno pari al cinque per cento.
Art. 3
La maggiorazione dell'indennità a giornata di presenza di cui all'art. 3, III comma, della Legge regionale 14 dicembre 1981 n. 46, non viene corrisposta al Presidente della Giunta, al Presidente del Consiglio, ai componenti della Giunta e ai Vicepresidenti del Consiglio, in considerazione del particolare carattere della carica, delle funzioni e delle attività svolte, nonchè del fatto che essi, per la medesima ragione, hanno a loro permanente disposizione un' autovettura di servizio.
Art. 4
Nel caso in cui le riunioni del Consiglio regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, della Conferenza dei capigruppo e delle Commissioni consiliari istituite a norma degli articoli 20 e 22 dello Statuto, nonchè le riunioni dell'Ufficio di Presidenza integrato a norma di legge o di regolamento con altri Consiglieri regionali, si tengano in luogo diverso dal capoluogo regionale, la maggiorazione di cui all'art. 3, III comma, della Legge regionale 14 dicembre 1981 n. 46 compete a tutti i Consiglieri non residenti nel Comune in cui ha luogo la riunione, ed è commisurata alla distanza fra il predetto Comune e quello di residenza di goni Consigliere, secondo i criteri e le modalità previsti ai commi III e IV del medesimo art. 3 della Legge regionale 14 dicembre 1981 n. 46.
Art. 5
I Consiglieri possono usufruire di autovetture di servizio, esclusivamente nei casi in cui si rechino in missione, per conto e su espresso incarico del Consiglio regionale o della Giunta regionale, o svolgano attività di rappresentanza ufficiale.
Apposite disposizioni attuative, emanate dall'Ufficio di Presidenza, disciplinano la disponibilità delle autovetture di servizio anche per assicurare i collegamenti con le sedi degli uffici regionali ubicati nel territorio del capoluogo della regione, nonchè con le altre sedi - ubicate nel medesimo territorio del capoluogo -presso cui si volgono attività connesse con l'esercizio del mandato consiliare.
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a stipulare abbonamenti ferroviari ovvero di mezzi pubblici di linea sostitutivi di quelli ferroviari, nonchè abbonamenti autostradali, sulla rete ricadente nell'ambito del territorio dell'Emilia - Romagna, a spese della Regione e sui fondi del Consiglio per tutti i Consiglieri. Sito esterno
Art. 6
L'ammontare mensile degli assegni vitalizi di cui alla Legge regionale 22 gennaio 1973 n. 6 e successive modificazioni e integrazioni, è determinato sul novanta per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali e corrisposta ai Consiglieri in carica nello stesso mese a cui si riferisce l'assegno vitalizio.
Art. 7
Le nuove misure delle indennità e degli assegni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1 ottobre 1983. Tutti gli assegni vitalizi diretti e indiretti sono ricalcolati.
Nei casi in cui il ricalcolo preveda un importo inferiore a quello spettante anteriormente all'1 ottobre 1983, a decorrere da tale data a favore di tutti coloro che già fruiscano dell'assegno, nonchè di coloro che abbiano espletato o stiano espletando il mandato al momento dell'entrata in vigore della presente legge, la differenza in più deve essere mantenuta, a titolo di assegno speciale, riassorbibile con i successivi aumenti di assegno vitalizio. Identico trattamento è riservato a coloro che al momento dell' entrata in vigore della presente legge abbiano chiesto di proseguire volontariamente il versamento dei contributi per completare il periodo contributivo minimo di cinque anni, e risultino averne titolo.
Art. 8
Ai maggiori oneri derivanti dalla attuazione della presente legge, ed ammontanti a complessive Lire 68.802.852 per l'esercizio finanziario 1983 di cui Lire 31.064.700 per dare applicazione a quanto disposto dall'art. 1 e Lire 37.738.152 per dare applicazione a quanto disposto all'art. 2, si fa fronte quanto a Lire 49.509.879 mediante gli stanziamenti di cui al Capitolo 00100 " Spese per le indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale" e quanto a Lire 19.292.973 al Capitolo 00550 " Assegni integrativi al Presidente ed ai membri della Giunta regionale", che verranno rispettivamente dotati degli stanziamenti necessari mediante lo storno di pari importo dal Capitolo 85100 " Fondo per le spese obbligatorie". Allo stato di previsione del Bilancio 1983 sono apportate le seguenti variazioni, sia in competenza che in cassa:
Variazioni in aumento:
Spesa
Capitolo 00100 " Spese per le indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale" Lire 49.509.879.
Capitolo 00550 " Assegni integrativi al Presidente ed ai membri della Giunta regionale" Lire 19.292.973.
Variazioni in diminuzione:
Capitolo 85100 " Fondo di riserva per le spese obbligatorie" Lire 68.802.852.
Per gli anni successivi l'onere a carico della Regione sarà determinato con Legge di Bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 20 settembre 1983

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