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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 1983, n. 38

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TASSE DI CONCESSIONE REGIONALI (1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 120 del 26 ottobre 1983

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Gli importi delle tasse di concessione regionali, stabiliti dalla tariffa allegata alla Legge regionale 29 dicembre 1980 n. 60 e successive modificazioni, sono aumentati del 100% salvo nei casi previsti dai commi secondo e terzo del presente articolo.
Sono esclusi dall'aumento gli importi delle tasse di cui al n. 1 abilitazione all'esercizio venatorio - del numero d' ordine 18 e di cui alla lettera B - servizi pubblici di linea gran turismo - del numero d' ordine 41 della stessa tariffa.
L'aumento è applicato nella misura del 50% agli importi delle tasse di cui al n. 2 - aziende faunistiche private - del numero d' ordine 17 ed alla licenza di pesca tipo B - pescatori dilettanti di cui al numero d' ordine 19 della stessa tariffa.
Gli aumenti, nella misura di cui al primo comma, sono apportati anche alle altre tasse, sopratasse e contributi indicati nella tariffa stessa ad eccezione della sopratassa per la licenza di pesca di tipo B di cui al numero d' ordine 19 per la quale l'aumento è disposto nella misura del 50%.
Art. 2
Gli importi, in vigore al 31 dicembre 1983, delle tasse sulle concessioni regionali e degli altri tributi e contributi di cui all' ultimo comma dell'art. 1, sono aumentati del venti per cento con effetto dall'1 gennaio 1984.
Gli importi derivanti dall'aumento suddetto sono arrotondati alle cinquecento lire superiori, ad eccezione di quelli relativi a tasse e contributi da determinarsi in relazione a quantità variabili, per i quali l'arrotondamento va operato sul totale della tassa o del contributo.
Art. 3
Con effetto dall'1 gennaio 1984 è soppresso il secondo capoverso della nota al numero d' ordine 18 della tariffa annessa alla Legge regionale 29 dicembre 1980 n. 60, così come sostituita dall'art. 1 della Legge regionale 17 maggio 1982 n. 22.
Art. 4
Gli aumenti stabiliti dall'art. 1 si applicano per i pagamenti dovuti dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
L'art. 1 della Legge regionale 23 agosto 1979 n. 26 è sostituito dal seguente:
" Art. 1
Oggetto delle tasse
I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella annessa tariffa sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali attribuite alle Regioni a statuto ordinario con la Legge 16 maggio 1970 n. 281 Sito esterno, e istituite dalla Regione Emilia - Romagna con Legge 27 dicembre 1971 n. 1 Sito esterno, nella misura e con le modalità indicate nella tariffa annessa. "
Sito esterno Sito esterno
Art. 6
Il secondo comma dell'art. 13 della Legge regionale 27 dicembre 1971 n. 1 è così sostituito:
" La Regione, a decorrere dal 1984, potrà disporre annualmente di aumentare le tasse sulle concessioni regionali in misura non superiore al 20% degli importi stabiliti nel periodo immediatamente precedente.
In luogo di questo aumento, la Regione potrà disporre di maggiorare gli stessi tributi in misura non superiore alla più elevata percentuale corrispondente alla variazione dei numeri indici del costo della vita, risultante dai dati pubblicati dall' ISTAT, verificatasi a decorrere dalla data di applicazione dell' ultima determinazione di tariffa e, comunque, da epoca non anteriore al 1983. "
Art. 7
Negli alinea delle lettere e) ed f) della declaratoria del numero d' ordine 8 della tariffa annessa alla Legge regionale 29 dicembre 1980 n. 60, sono soppresse le parole
" o centri abitati (frazioni)".
Art. 8
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, II comma dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 24 ottobre 1983

Note del Redattore:

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