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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 novembre 1983, n. 39

NORME PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI INFERMIERISTICI E TECNICI E DEGLI OPERATORI SOCIALI E PER L'AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DEL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI E SANITARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 7 novembre 1983

Art. 11
Ammissione degli studenti
L'ammissione degli studenti è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalle leggi dello Stato per ciascun tipo di scuola e corso.
Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione alla scuola o al corso sia superiore al numero massimo degli studenti che possono essere ammessi in base al fabbisogno determinato ai sensi del precedente art. 4, deve essere formata una graduatoria di merito. A tal fine, gli aspiranti debbono sostenere una prova d' esame attitudinale dinanzi ad una apposita commissione prevista dal regolamento della scuola.

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