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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 novembre 1983, n. 39

NORME PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI INFERMIERISTICI E TECNICI E DEGLI OPERATORI SOCIALI E PER L'AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DEL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI E SANITARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 7 novembre 1983

Art. 19
Deleghe alla Provincia
Nell'ambito delle funzioni amministrative delegate alle Province ai sensi dell'art. 18 della Legge regionale 24 luglio 1979 n. 19, le Province e il Comitato circondariale di Rimini provvedono:
a) all'individuazione dei fabbisogni provinciali di operatori sanitari infermieristici e tecnici e di operatori sociali in sede di formulazione e aprovazione dei programmi poliennali e dei piani annuali relativi all'attività di formazione professionale;
b) alla promozione e al coordinamento, in ambito provinciale o circondariale, degli interventi formativi e di aggiornamento;
c) all'orientamento professionale in conformità alle direttive emanate dalla Regione;
d) alla formazione ed alla gestione delle graduatorie di cui alla Legge regionale 5 settembre 1981 n. 32.

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