LEGGE REGIONALE 02 novembre 1983, n. 39
NORME PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI INFERMIERISTICI E TECNICI E DEGLI OPERATORI SOCIALI E PER L'AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DEL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI E SANITARI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 7 novembre 1983
Art. 3
Convenzioni
Nel quadro della normativa nazionale e comunitaria, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, può promuovere iniziative sperimentali di formazione professionale convenzionandosi anche con Istituti professionali di Stato
La Giunta regionale può, altresì, stipulare convenzioni con le Università, come previsto dall'art. 39 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833
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