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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 novembre 1983, n. 39

NORME PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI INFERMIERISTICI E TECNICI E DEGLI OPERATORI SOCIALI E PER L'AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DEL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI E SANITARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 7 novembre 1983

Art. 8
Comitato didattico - organizzativo
In ogni scuola è costituito un Comitato didattico - organizzativo così composto:
- direttore della scuola, che lo presiede;
- quattro operatori dei servizi sanitari e sociali delle Unità sanitarie locali, designati dai Comitati di gestione delle Unità sanitarie locali presso le cui strutture si effettuano i tirocini;
- due insegnanti per ciascun anno di corso, dei quali uno coordinatore di sezione se previsto, eletti dalle rispettive assemblee;
- un allievo per ciascun anno di corso, eletto dalla rispettiva assemblea.
Gli insegnanti e gli allievi di eventuali sezioni staccate fanno parte a tutti gli effetti delle rispettive assemblee.
Il Comitato didattico - organizzativo programma e coordina l'attività didattica al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi formativi contenuti nei programmi di studio relativi ai singoli profili professionali.

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