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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 novembre 1983, n. 39

NORME PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI INFERMIERISTICI E TECNICI E DEGLI OPERATORI SOCIALI E PER L'AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DEL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI E SANITARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 7 novembre 1983

Art. 9
Incarichi di insegnamento nelle scuole di formazione istituite presso le Unità sanitarie locali
Gli incaricihi di insegnamento nelle scuole di formazione degli operatori sanitari infermieristici e tecnici istituite presso le Unità sanitarie locali sono disciplinati dalla Legge regionale 5 settembre 1981 n. 32.
I docenti hanno l'obbligo di partecipare alle attività didattiche complementari, ed alle attività di aggiornamento previste dall'art. 18 della presente legge.
I regolamenti delle scuole disciplinano tali attività.

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