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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 novembre 1983, n. 39

NORME PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI INFERMIERISTICI E TECNICI E DEGLI OPERATORI SOCIALI E PER L'AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DEL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI E SANITARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 7 novembre 1983

Art. 16
Adeguamento dei vigenti statuti e regolamenti delle scuole e dei corsi
Le Unità sanitarie locali e gli altri enti che esercitano attività di formazione professionale degli operatori sanitari infermieristici e tecnici attraverso scuole e corsi già istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti, pena la revoca dell'autorizzazione, a adeguare i relativi statuti e regolamenti alle norme della presente legge, nel termine di un anno dalla data suddetta.

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