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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 novembre 1983, n. 39

NORME PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI INFERMIERISTICI E TECNICI E DEGLI OPERATORI SOCIALI E PER L'AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DEL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI E SANITARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 7 novembre 1983

Art. 21
Disposizioni per gli operatori sociali
La Regione promuove iniziative di formazione, riqualificazione, perfezionamento e aggiornamento, anche sperimentali, di operatori destinati ai servizi sociali, di assistenza educativa e per la preparazione di operatori destinati all'assistenza domiciliare.
L'attività di formazione, perfezionamento e aggiornamento degli operatori sociali è esercitata dai Comuni singoli o associati.
L'aggiornamento professionale è obbligatorio e viene effettuato preferibilmente nella sede di servizio e nell'orario di lavoro con le modalità di cui al precedente art. 17.
Sono delegate alle Province e al Comitato circondariale di Rimini le funzioni concernenti il coordinamento delle attività dei Comuni singoli o associati di una stessa provincia. Il coordinamento è attuato annualmente attraverso la predisposizione di un piano provinciale.

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