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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 novembre 1983, n. 39

NORME PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI INFERMIERISTICI E TECNICI E DEGLI OPERATORI SOCIALI E PER L'AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DEL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI E SANITARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 7 novembre 1983

Art. 5
Domanda di autorizzazione
Le domande di autorizzazione all'apertura di scuole e alla istituzione di corsi, debbono essere presentate, da parte delle Unità sanitarie locali e degli altri enti interessati, alla Giunta regionale, corredate con la seguente documentazione:
a) deliberazione legalmente adottata dalle rispettive Amministrazioni;
b) dettagliata relazione sulla disponibilità dei locali e delle attrezzature da destinare allo svolgimento dell'attività didattica;
c) elenco numerico del personale direttivo e docente con l' indicazione delle relative qualifiche;
d) indicazione dei servizi presso i quali gli studenti compiranno il tirocinio;
e) proposta relativa al numero massimo degli studenti da ammettere in relazione alla capacità delle strutture didattiche;
f) statuto e regolamento della scuola o dei corsi da istituire, adottati dalle rispettive Amministrazioni in conformità agli schemi - tipo predisposti dalla Regione;
g) indicazione dei mezzi finanziari per l'impianto ed il funzionamento delle scuole e dei corsi.

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