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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 novembre 1983, n. 39

NORME PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI INFERMIERISTICI E TECNICI E DEGLI OPERATORI SOCIALI E PER L'AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DEL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI E SANITARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 7 novembre 1983

Art. 7
Ordinamento delle scuole
Ad ogni scuola è preposto un direttore con qualifica di operatore professionale dirigente appartenente al profilo professionale del personale con funzioni didattico - organizzative di cui all' allegato n. 1 del DPR 20 dicembre 1979 n. 761 Sito esterno.
L'ordinamento interno delle scuole è disciplinato dal regolamento che detta, in particolare, norme per;
- l'iscrizione e l'ammissione degli studenti;
- lo svolgimento dell'insegnamento;
- lo svolgimento del tirocinio;
- il controllo delle frequenze;
- il passaggio da un anno di corso al successivo;
- la valutazione dell'apprendimento;
- il funzionamento e le attribuzioni del Comitato didattico - organizzativo.
Il regolamento - tipo, per ogni scuola, è approvato dal Consiglio regionale.

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