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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 02 novembre 1983, n. 39

NORME PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI INFERMIERISTICI E TECNICI

(titolo sostituito da art. 1 L.R. 18 marzo 1998 n. 8)

Art. 11
Ammissione degli studenti
L'ammissione degli studenti è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalle leggi dello Stato per ciascun tipo di scuola e corso.
Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione alla scuola o al corso sia superiore al numero massimo degli studenti che possono essere ammessi in base al fabbisogno determinato ai sensi del precedente art. 4, deve essere formata una graduatoria di merito. A tal fine, gli aspiranti debbono sostenere una prova d'esame attitudinale dinanzi ad una apposita commissione prevista dal regolamento della scuola.

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