LEGGE REGIONALE 02 novembre 1983, n. 39
NORME PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI INFERMIERISTICI E TECNICI
(titolo sostituito da art. 1 L.R. 18 marzo 1998 n. 8)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 11
Ammissione degli studenti
L'ammissione degli studenti è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalle leggi dello Stato per ciascun tipo di scuola e corso.
Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione alla scuola o al corso sia superiore al numero massimo degli studenti che possono essere ammessi in base al fabbisogno determinato ai sensi del precedente art. 4, deve essere formata una graduatoria di merito. A tal fine, gli aspiranti debbono sostenere una prova d'esame attitudinale dinanzi ad una apposita commissione prevista dal regolamento della scuola.