LEGGE REGIONALE 02 novembre 1983, n. 39
NORME PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI INFERMIERISTICI E TECNICI
(titolo sostituito da art. 1 L.R. 18 marzo 1998 n. 8)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 16
Adeguamento dei vigenti statuti e regolamenti delle scuole e dei corsi
Le Unità sanitarie locali e gli altri enti che esercitano attività di formazione professionale degli operatori sanitari infermieristici e tecnici attraverso scuole e corsi già istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti, pena la revoca dell'autorizzazione, a adeguare i relativi statuti e regolamenti alle norme della presente legge, nel termine di un anno dalla data suddetta.