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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 02 novembre 1983, n. 39

NORME PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI INFERMIERISTICI E TECNICI

(titolo sostituito da art. 1 L.R. 18 marzo 1998 n. 8)

Art. 17
Aggiornamento obbligatorio degli operatori delle Unità sanitarie locali
La Regione, per il conseguimento delle finalità del Piano sanitario regionale e in conformità alle norme di cui al DPR 20 dicembre 1979 n. 761 Sito esterno, emana, ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale 3 gennaio 1980 n. 1, direttive per l'aggiornamento professionale degli operatori del servizio sanitario, fissandone gli obiettivi generali e le modalità di svolgimento.
L'aggiornamento è obbligatorio per tutto il personale delle Unità sanitarie locali.
La Regione promuove iniziative sperimentali di aggiornamento avvalendosi anche della collaborazione di enti o istituti pubblici e privati.
Sono delegate alle Province e al Comitato circondariale di Rimini le funzioni concernenti il coordinamento delle iniziative di aggiornamento delle Unità sanitarie locali di una stessa provincia.
Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al precedente comma, viene annualmente predisposto dagli enti delegati, sulla base delle indicazioni delle Unità sanitarie locali, un programma annuale di aggiornamento. Tale programma è approvato dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.

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