LEGGE REGIONALE 02 novembre 1983, n. 39
NORME PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI INFERMIERISTICI E TECNICI
(titolo sostituito da art. 1 L.R. 18 marzo 1998 n. 8)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 19
(abrogata lettera d) da art. 5 L.R. 19 aprile 1991 n. 9,
modificata lett. a) comma 1 da art. 1 L.R. 18 marzo 1998 n. 8)
Deleghe alla Provincia
Nell'ambito delle funzioni amministrative delegate alle Province ai sensi dell'art. 18 della Legge regionale 24 luglio 1979 n. 19, le Province e il Comitato circondariale di Rimini provvedono:
a) all'individuazione dei fabbisogni provinciali di operatori sanitari infermieristici e tecnici ... in sede di formulazione e approvazione dei programmi poliennali e dei piani annuali relativi all'attività di formazione professionale;
b) alla promozione e al coordinamento, in ambito provinciale o circondariale, degli interventi formativi e di aggiornamento;
c) all'orientamento professionale in conformità alle direttive emanate dalla Regione;
abrogato