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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 02 novembre 1983, n. 39

NORME PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI INFERMIERISTICI E TECNICI

(titolo sostituito da art. 1 L.R. 18 marzo 1998 n. 8)

Art. 2
Contenuti della formazione professionale
L'attività di formazione deve essere adeguata, nei metodi e nei contenuti, al livello del progresso scientifico, tecnologico e sociale e deve realizzare, nel rispetto della libertà di insegnamento, una stretta integrazione tra l'insegnamento teorico e quello pratico, stimolare la capacità e l'autonomia di giudizio degli studenti orientandoli all'attività di gruppo e al lavoro interdisciplinare.
Le attività formative debbono in ogni caso fornire conoscenze culturali, tecniche e pratiche che consentano agli operatori di svolgere un ruolo attivo nella difesa e nella promozione della salute dei cittadini.

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