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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 02 novembre 1983, n. 39

NORME PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI INFERMIERISTICI E TECNICI

(titolo sostituito da art. 1 L.R. 18 marzo 1998 n. 8)

Art. 22
Vigilanza tecnica e amministrativa
La Giunta regionale esercita la vigilanza tecnica e amministrativa sulle scuole già istituite o autorizzate a norma della presente legge e promuove gli eventuali provvedimenti sostitutivi.

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