LEGGE REGIONALE 02 novembre 1983, n. 39
NORME PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI INFERMIERISTICI E TECNICI
(titolo sostituito da art. 1 L.R. 18 marzo 1998 n. 8)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 3
Convenzioni
Nel quadro della normativa nazionale e comunitaria, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, può promuovere iniziative sperimentali di formazione professionale convenzionandosi anche con Istituti professionali di Stato.
La Giunta regionale può, altresì, stipulare convenzioni con le Università, come previsto dall'art. 39 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 .