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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 02 novembre 1983, n. 39

NORME PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI INFERMIERISTICI E TECNICI

(titolo sostituito da art. 1 L.R. 18 marzo 1998 n. 8)

Art. 4
Scuole e corsi di formazione professionale
L'attività di formazione professionale è esercitata dai Comuni singoli e associati tramite le Unità sanitarie locali nelle scuole già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge.
L'attività di formazione è, altresì, svolta da enti e istituti privati nelle scuole e corsi già autorizzati alla medesima data.
La Giunta regionale, in base alle previsioni del fabbisogno di operatori sanitari infermieristiche e tecnici determinato dal Piano poliennale regionale di formazione professionale anche in relazione alle esigenze della programmazione sanitaria regionale, può autorizzare l'apertura di nuove scuole o la istituzione di corsi presso le Unità sanitarie locali e le altre strutture pubbliche che svolgono attività sanitaria nonché presso enti e istituti privati.
Le scuole e i corsi istituiti presso le Università per la formazione di operatori infermieristici e operatori sanitari tecnici non laureati sono regolamentati nel quadro delle convenzioni previste dall'art. 39 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 Sito esterno.

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