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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 02 novembre 1983, n. 39

NORME PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI INFERMIERISTICI E TECNICI

(titolo sostituito da art. 1 L.R. 18 marzo 1998 n. 8)

Art. 6
Autorizzazione e revoca
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare e previo parere delle Province e del Circondario di Rimini nell'ambito delle funzioni amministrative ad essi delegate ai sensi del successivo art. 19, autorizza l'apertura di scuola e l'istituzione di corsi.
Con lo stesso provvedimento, con il quale autorizza l'apertura della scuola, la Giunta regionale ne approva lo statuto.
La Giunta regionale, con le stesse modalità di cui al primo comma, dispone la revoca dell'autorizzazione o la temporanea chiusura di scuole o corsi qualora vengano meno le condizioni essenziali per il loro funzionamento. In tal caso la Giunta regionale adotta tutti i provvedimenti idonei a garantire agli studenti il regolare completamento dei corsi, anche pluriennali, in via di svolgimento.
Non possono essere attivati corsi liberi per operatori sanitari infermieristici e tecnici.

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