LEGGE REGIONALE 02 novembre 1983, n. 39
NORME PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI INFERMIERISTICI E TECNICI
(titolo sostituito da art. 1 L.R. 18 marzo 1998 n. 8)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 7
Ordinamento delle scuole
Ad ogni scuola è preposto un direttore con qualifica di operatore professionale dirigente appartenente al profilo professionale del personale con funzioni didattico- organizzative di cui all'allegato n. 1 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 .
L'ordinamento interno delle scuole è disciplinato dal regolamento che detta, in particolare, norme per:
- l'iscrizione e l'ammissione degli studenti;
- lo svolgimento dell'insegnamento;
- lo svolgimento del tirocinio;
- il controllo delle frequenze;
- il passaggio da un anno di corso al successivo;
- la valutazione dell'apprendimento;
- il funzionamento e le attribuzioni del Comitato didattico-organizzativo.
Il regolamento-tipo, per ogni scuola, è approvato dal Consiglio regionale.