Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 02 novembre 1983, n. 39

NORME PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI INFERMIERISTICI E TECNICI

(titolo sostituito da art. 1 L.R. 18 marzo 1998 n. 8)

Art. 8
Comitato didattico-organizzativo
In ogni scuola è costituito un Comitato didattico- organizzativo così composto:
- direttore della scuola, che lo presiede;
- quattro operatori dei servizi sanitari e sociali delle Unità sanitarie locali, designati dai Comitati di gestione delle Unità sanitarie locali presso le cui strutture si effettuano i tirocini;
- due insegnanti per ciascun anno di corso, dei quali uno coordinatore di sezione se previsto, eletti dalle rispettive assemblee;
- un allievo per ciascun anno di corso, eletto dalla rispettiva assemblea.
Gli insegnanti e gli allievi di eventuali sezioni staccate fanno parte a tutti gli effetti delle rispettive assemblee.
Il Comitato didattico-organizzativo programma e coordina l'attività didattica al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi formativi contenuti nei programmi di studio relativi ai singoli profili professionali.

Espandi Indice