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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 02 novembre 1983, n. 39

NORME PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI INFERMIERISTICI E TECNICI

(titolo sostituito da art. 1 L.R. 18 marzo 1998 n. 8)

Art. 9

(abrogato comma 1 da art. 5 L.R. 19 aprile 1991 n. 9)

Incarichi di insegnamento nelle scuole di formazione istituite presso le Unità sanitarie locali
abrogato
I docenti hanno l'obbligo di partecipare alle attività didattiche complementari, ed alle attività di aggiornamento previste dall'art. 18 della presente legge.
I regolamenti delle scuole disciplinano tali attività.

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