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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 02 novembre 1983, n. 39

NORME PER LA FORMAZIONE DELLE ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE

(titolo prima sostituito da art. 1 L.R. 18 marzo 1998 n. 8, poi modificato da art. 25 L.R. 22 ottobre 2018 n. 14)

Art. 1

(prima modificato comma 1 da art. 1 L.R. 18 marzo 1998 n. 8, poi abrogato primo comma e sostituito secondo comma da art. 26 L.R. 22 ottobre 2018 n. 14)

Finalità
abrogato.
La formazione degli operatori di cui alla presente legge si realizza mediante attività diretta al conseguimento delle abilitazioni all'esercizio professionale previste dalle leggi statali.

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