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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 02 novembre 1983, n. 39

NORME PER LA FORMAZIONE DELLE ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE

(titolo prima sostituito da art. 1 L.R. 18 marzo 1998 n. 8, poi modificato da art. 25 L.R. 22 ottobre 2018 n. 14)

Art. 22
Vigilanza tecnica e amministrativa
La Giunta regionale esercita la vigilanza tecnica e amministrativa sulle scuole già istituite o autorizzate a norma della presente legge e promuove gli eventuali provvedimenti sostitutivi.

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