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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 02 novembre 1983, n. 39

NORME PER LA FORMAZIONE DELLE ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE

(titolo prima sostituito da art. 1 L.R. 18 marzo 1998 n. 8, poi modificato da art. 25 L.R. 22 ottobre 2018 n. 14)

Art. 5

(sostituito da art. 28 L.R. 22 ottobre 2018 n. 14, poi modificate lett. f) e lett. g) comma 1 da art. 3 L.R. 01 agosto 2019 n. 17)

Domanda di autorizzazione
1. Le domande di autorizzazione all'apertura di scuole e alla istituzione di corsi, debbono essere presentate, da parte del gestore persona fisica o rappresentante legale dell'ente, alla Giunta regionale, corredate della seguente documentazione:
a) attestazione della titolarità della gestione;
b) piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;
c) dettagliata relazione sulla disponibilità dei locali, degli arredi e delle attrezzature da destinare allo svolgimento dell'attività didattica propri del tipo di corso o scuola e conformi alle norme vigenti;
d) elenco numerico del personale direttivo e docente con l'indicazione delle relative qualifiche;
e) indicazione dei servizi presso i quali gli studenti compiranno il tirocinio;
f) proposta relativa al numero massimo degli studenti da ammettere per ogni singolo corso in relazione alla capacità delle strutture didattiche;
g) regolamento della scuola e dei corsi da istituire;
h) indicazione dei mezzi finanziari per l'impianto ed il funzionamento delle scuole e dei corsi.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1.

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