Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 22/10/2018 | |
2. | ![]() | 20/03/1998 | |
3. | ![]() | 07/11/1983 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 01/08/2019
LEGGE REGIONALE 02 novembre 1983, n. 39
NORME PER LA FORMAZIONE DELLE ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE
(titolo prima sostituito da art. 1 L.R. 18 marzo 1998 n. 8, poi modificato da art. 25 L.R. 22 ottobre 2018 n. 14)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 6
(sostituito da art. 29 L.R. 22 ottobre 2018 n. 14)
Revoca
1. La Giunta regionale dispone la revoca dell'autorizzazione o la temporanea chiusura di scuole o corsi qualora vengano meno le condizioni essenziali per il loro funzionamento, non vengano mantenuti i requisiti richiesti, e non siano garantiti i principi di trasparenza, correttezza e legalità. In tal caso la Giunta regionale adotta tutti i provvedimenti idonei a garantire agli studenti il regolare completamento dei corsi in via di svolgimento.
2. Non possono essere attivati corsi liberi rivolti alla formazione delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.