Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 22/10/2018 | |
2. | ![]() | 20/03/1998 | |
3. | ![]() | 07/11/1983 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 01/08/2019
LEGGE REGIONALE 02 novembre 1983, n. 39
NORME PER LA FORMAZIONE DELLE ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE
(titolo prima sostituito da art. 1 L.R. 18 marzo 1998 n. 8, poi modificato da art. 25 L.R. 22 ottobre 2018 n. 14)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 7
(sostituito da art. 30 L.R. 22 ottobre 2018 n. 14)
Ordinamento delle scuole
1. L'ordinamento interno delle scuole è disciplinato da un regolamento che detta, in particolare, norme per:
a) l'iscrizione e l'ammissione degli studenti;
b) lo svolgimento dell'insegnamento;
c) lo svolgimento del tirocinio;
d) il controllo delle frequenze;
e) il passaggio da un anno di corso al successivo;
f) la valutazione dell'apprendimento.