Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 22/10/2018 | ||
2. | 20/03/1998 | ||
3. | 07/11/1983 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 01/08/2019
LEGGE REGIONALE 02 novembre 1983, n. 39
NORME PER LA FORMAZIONE DELLE ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE
(titolo prima sostituito da art. 1 L.R. 18 marzo 1998 n. 8, poi modificato da art. 25 L.R. 22 ottobre 2018 n. 14)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
INDICE
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Contenuti della formazione professionale
Art. 3 - Convenzioni
Art. 4 - Scuole e corsi di formazione delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie
Art. 5 - Domanda di autorizzazione
Art. 6 - Revoca
Art. 7 - Ordinamento delle scuole
Art. 8Comitato didattico-organizzativo
Art. 9 - Incarichi di insegnamento nelle scuole di formazione istituite presso le Unità sanitarie locali
Art. 10 - Incarichi di insegnamento nei corsi di qualificazione
Art. 11 - Ammissione degli studenti
Art. 12 - Modalità di tirocinio
Art. 13 - Libretto personale professionale
Art. 14 - Materiale didattico e per il tirocinio
Art. 15 - Commissioni d'esame
Art. 16 - Adeguamento dei vigenti statuti e regolamenti delle scuole e dei corsi
Art. 17 - Aggiornamento obbligatorio degli operatori delle Unità sanitarie locali
Art. 18 - Aggiornamento dei docenti
Art. 19 - Deleghe alla Provincia
Art. 20 - Commissione provinciale
Art. 21 - Disposizioni per gli operatori sociali
Art. 22 - Vigilanza tecnica e amministrativa
Art. 24 - Autorizzazione di spesa