LEGGE REGIONALE 02 novembre 1983, n. 39
NORME PER LA FORMAZIONE DELLE ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE
INDICE
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Contenuti della formazione professionale
Art. 3 - Convenzioni
Art. 4 - Scuole e corsi di formazione delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie
Art. 5 - Domanda di autorizzazione
Art. 6 - Revoca
Art. 7 - Ordinamento delle scuole
Art. 8Comitato didattico-organizzativo
Art. 9 - Incarichi di insegnamento nelle scuole di formazione istituite presso le Unità sanitarie locali
Art. 10 - Incarichi di insegnamento nei corsi di qualificazione
Art. 11 - Ammissione degli studenti
Art. 12 - Modalità di tirocinio
Art. 13 - Libretto personale professionale
Art. 14 - Materiale didattico e per il tirocinio
Art. 15 - Commissioni d'esame
Art. 16 - Adeguamento dei vigenti statuti e regolamenti delle scuole e dei corsi
Art. 17 - Aggiornamento obbligatorio degli operatori delle Unità sanitarie locali
Art. 18 - Aggiornamento dei docenti
Art. 19 - Deleghe alla Provincia
Art. 20 - Commissione provinciale
Art. 21 - Disposizioni per gli operatori sociali
Art. 22 - Vigilanza tecnica e amministrativa
Art. 24 - Autorizzazione di spesa
Art. 1
Finalità
abrogato.
La formazione degli operatori di cui alla presente legge si realizza mediante attività diretta al conseguimento delle abilitazioni all'esercizio professionale previste dalle leggi statali.
Art. 2
Contenuti della formazione professionale
abrogato.
Art. 3
Convenzioni
abrogato.
Art. 4
Scuole e corsi di formazione delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie
1. La Regione Emilia-Romagna, sulla base alle esigenze del mercato del lavoro pubblico e privato, può autorizzare l'apertura di nuove scuole o l'istituzione di corsi di formazione di arti ausiliarie delle professioni sanitarie presso strutture pubbliche nonché presso enti e istituti privati.
2. L'autorizzazione all'istituzione di corsi sperimentali per ottici di durata biennale di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 28 ottobre 1992 (Disposizioni per l'ammissione ai corsi regionali per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonché per la durata e la conclusione dei corsi stessi) è subordinata all'espressione dell'intesa ivi prevista da parte del Ministero della salute.
Art. 5
Domanda di autorizzazione
1. Le domande di autorizzazione all'apertura di scuole e alla istituzione di corsi, debbono essere presentate, da parte del gestore persona fisica o rappresentante legale dell'ente, alla Giunta regionale, corredate della seguente documentazione:
a) attestazione della titolarità della gestione;
b) piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;
c) dettagliata relazione sulla disponibilità dei locali, degli arredi e delle attrezzature da destinare allo svolgimento dell'attività didattica propri del tipo di corso o scuola e conformi alle norme vigenti;
d) elenco numerico del personale direttivo e docente con l'indicazione delle relative qualifiche;
e) indicazione dei servizi presso i quali gli studenti compiranno il tirocinio;
f) proposta relativa al numero massimo degli studenti da ammettere per ogni singolo corso in relazione alla capacità delle strutture didattiche;
g) regolamento della scuola e dei corsi da istituire;
h) indicazione dei mezzi finanziari per l'impianto ed il funzionamento delle scuole e dei corsi.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1.
Art. 6
Revoca
1. La Giunta regionale dispone la revoca dell'autorizzazione o la temporanea chiusura di scuole o corsi qualora vengano meno le condizioni essenziali per il loro funzionamento, non vengano mantenuti i requisiti richiesti, e non siano garantiti i principi di trasparenza, correttezza e legalità. In tal caso la Giunta regionale adotta tutti i provvedimenti idonei a garantire agli studenti il regolare completamento dei corsi in via di svolgimento.
2. Non possono essere attivati corsi liberi rivolti alla formazione delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.
Art. 7
Ordinamento delle scuole
1. L'ordinamento interno delle scuole è disciplinato da un regolamento che detta, in particolare, norme per:
a) l'iscrizione e l'ammissione degli studenti;
b) lo svolgimento dell'insegnamento;
c) lo svolgimento del tirocinio;
d) il controllo delle frequenze;
e) il passaggio da un anno di corso al successivo;
f) la valutazione dell'apprendimento.
Art. 8
Comitato didattico-organizzativo
abrogato.
Art. 9
Incarichi di insegnamento nelle scuole di formazione istituite presso le Unità sanitarie locali
abrogato.
Art. 10
Incarichi di insegnamento nei corsi di qualificazione
abrogato.
Art. 11
Ammissione degli studenti
abrogato.
Art. 12
Modalità di tirocinio
abrogato.
Art. 13
Libretto personale professionale
abrogato.
Art. 14
Materiale didattico e per il tirocinio
abrogato.
Art. 15
Commissioni d'esame
La composizione delle commissioni d'esame per il conseguimento, al termine dei corsi, dell'abilitazione professionale di cui all'art. 1 è determinata in conformità alle disposizioni delle vigenti leggi statali.
Art. 16
Adeguamento dei vigenti statuti e regolamenti delle scuole e dei corsi
abrogato.
Art. 17
Aggiornamento obbligatorio degli operatori delle Unità sanitarie locali
abrogato.
Art. 18
Aggiornamento dei docenti
abrogato.
Art. 19
Deleghe alla Provincia
abrogato.
Art. 20
Commissione provinciale
abrogato.
Art. 21
Disposizioni per gli operatori sociali
abrogato
Art. 22
Vigilanza tecnica e amministrativa
La Giunta regionale esercita la vigilanza tecnica e amministrativa sulle scuole già istituite o autorizzate a norma della presente legge e promuove gli eventuali provvedimenti sostitutivi.
Art. 23
abrogato.
Art. 24
Autorizzazione di spesa
abrogato.