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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1983, n. 42

NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 146 del 29 dicembre 1983

Art. 1
Principi e finalità
La Regione Emilia - Romagna esercita, ai sensi della presente legge, le funzioni ad essa spettanti in materia di biblioteche e di archivi storici di Enti locali o di interesse locale, a norma degli artt. 117 e 118 della Costituzione e della relativa legislazione di attuazione.
La Regione promuove, nell'ambito della programmazione regionale e in concorso con gli Enti locali territoriali, la costituzione e lo sviluppo dell'organizzazione bibliotecaria regionale.
L'organizzazione biblotecaria regionale:
- favorisce la crescita culturale individuale e collettiva, garantendo a tutti l'accesso agli strumenti di conoscenza, di informazione e di comunicazione;
- contribuisce all'attuazione del diritto allo studio e e all'istruzione permanente;
- concorre all'avanzamento degli studi e della ricerca, con particolare riferimento alla realtà regionale.

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