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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1983, n. 42

NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 146 del 29 dicembre 1983

Art. 10
Convenzioni
La Regione e gli Enti locali territoriali, singoli o associati, possono, per i rispettivi ambiti di competenza, stipulare convenzioni con altri enti, pubblici o privati, al fine di favorire la valorizzazione e l'integrazione delle risorse bibliotecarie e storico - archivistiche esistenti sul territorio, in funzione dell' ampliamento e del coordinamento delle strutture, dei servizi ed attività e della loro più ampia utilizzazione pubblica.
In relazione all'oggetto, le convenzioni si distinguono in:
a) convenzioni generali: concernono l'adesione delle biblioteche degli enti convenzionati all'organizzazione bibliotecaria regionale e/ o ai sistemi bibliotecari locali;
b) convenzioni per servizi: concernono la partecipazione alla gestione, ovvero la gestione diretta da parte degli enti convenzionati, di uno o più servizi bibliotecari determinati sul territorio;
c) convenzioni per programmi e progetti finalizzati: concernono la partecipazione, ovvero la gestione diretta da parte degli enti convenzionati, a programmi e progetti finalizzati in ordine:
- allo sviluppo e alla qualificazione di singole strutture, raccolte o servizi;
- alla conoscenza e all'utilizzazione pubblica di raccolte librarie di singolare rilievo culturale, con particolare riferimento alla produzione di strumenti di informazione bibliografica;
- al recupero, alla conservazione e alla pubblica fruizione di fondi e raccolte di materiale libraio e documentario di interesse scientifico, storico e artistico, specie se antico, raro e di pregio;
- alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale addetto alle biblioteche e ai servizi regionali locali;
d) convenzioni per contratti di ricerca: concernono l'attivazione, mediante anche l'erogazione di apposite borse di studio annuali o poliennali, di contratti per ricerche, con particolare riferimento alla storia e alla realtà locali, da effettuarsi, in base a programmi determinati e scientificamente qualificati, presso biblioteche e archivi dotati di raccolte di particolare rilevanza in ordine all'oggetto specifico della ricerca;
e) convenzioni per borse di specializzazione: concernono l' attivazione di borse di studio, annuali o poliennali, finalizzate, sulla base di programmi determinati e metodologicamente qualificati, alla specializzazione di giovani nel campo della ricerca bibliografica, biblioteconomica e storico - archivistica, con particolare riferimento alle fonti e alla metodologia della ricerca storica e sociale sulle realtà locali.
Le convenzioni di cui sopra possono essere stipulate, per oggetti, programma e finalità determinate, anche dalla Regione con Enti locali territoriali, o da questi ultimi tra loro.
In ogni caso le convenzioni devono indicare gli impegni e gli oneri, anche per il caso di risoluzione, a carico delle parti contraenti, fermo comunque restando l'impegno degli enti convenzionati di assicurare la continuità e la gratuità dei servizi bibliotecari e archivistici, l'accessibilità del pubblico ai medesimi secondo le modalità convenute, nonchè l'obbligo e le modalità di rendicontazione dei contributi eventualmente ricevuti per effetto della convenzione stessa.
Il rapporto di convenzione di cui al secondo comma, lett. a), è condizione per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge.

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