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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1983, n. 42

NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 146 del 29 dicembre 1983

Art. 2
Oggetto e ambito di applicazione
La presente legge riguarda le strutture, le attività e i servizi bibliotecari ed archivistici di pertinenza della Regione e degli Enti locali o, comunque, di interesse locale.
Rientrano nell'ambito di applicazione della legge ai sensi dell'art. 47 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno le entità biblotecarie ed archivistiche di seguito indicate, sempre che le medesime appartengano alla Regione o ad altri enti anche non territoriali sottoposti alla sua vigilanza, o siano a tali enti affidate o presso di essi anche soltanto di fatto esistenti, o siano comunque di interesse locale:
- raccolte e fondi documentari di interesse bibliografico, culturale, storico o artistico, comunque costituiti e qualunque sia la natura dei documenti che li compongono;
- archivi storici e nuclei storico - archivistici;
- biblioteche, anche popolari;
- centri di lettura stabili o mobili;
- altri centri e servizi bibliotecari e di lettura, assimilati ai precedenti a norma del secondo comma del precitato art. 47 del DPR n. 616 del 1977 Sito esterno.
Ai fini della presente legge, con le locuzioni " biblioteche di Enti locali " o " biblioteche e archivi storici di Enti locali o di interesse locale " si intendono indistintamente tute le strutture, le raccolte, i servizi e le attività di cui al precedente comma, a meno che non sia diversamente disposto in modo espresso.

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