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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1983, n. 42

NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 146 del 29 dicembre 1983

Art. 34
Adempimenti della Giunta regionale
Nell'osservanza delle procedure e delle competenze definite negli articoli precedenti, su proposta dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, la Giunta regionale, entro i 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede:
a) ad adottare tutti i provvedimenti necessari per la costituzione e l'attivazione del Servizio di soprintendenza per i beni librari e documentari, con i relativi uffici tecnici, a norma degli artt. 7- 8 e 19- 22;
b) a proporre al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 11, le procedure e i criteri generali per l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento dei sistemi bibliotecari locali, nonchè lo schema di convenzione tipo per i sistemi intercomunali che vengano costituiti a norma dell'art. 14 14, I comma, lett. a);
c) a determinare i termini entro cui i Comuni, le Province e il Circondario di Rimini approvano i piani e programmi di cui agli artt. 27 e 28;
d) a proporre al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 4, primo comma, lett. i), le condizioni e i criteri generali per la stipula, a livello regionale e subregionale, delle convenzioni di cui all'art. 10, con particolare riferimento a quelle di cui al secondo comma, lett. a), dell'articolo medesimo;
e) adottare tutti i provvedimenti necessari per l'avvio, ai diversi livelli, delle procedure di programmazione previste dalla presente legge, onde assicurare la piana tempestiva attuazione delle medesime a partire dal primo esercizio finanziario immediatamente successivo all'approvazione della legge stessa, impartendo altresì le opportune istruzioni agli uffici ed enti dipendenti dalla Regione, nonchè agli Enti locali territoriali.
Provvede inoltre, entro un anno:
a) a definire i criteri generali per l'istituzione, l'ordinamento e lo sviluppo delle biblioteche e degli archivi storici egli Enti locali, predisponendeo lo schema di regolamento tipo, da sottoporre per l'approvazione al Consiglio regionale, ai sensi e con le ulteriori determinazioni di cui all'art. 16, secondo comma
b) a proporre al Consiglio regionale i criteri generali per l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento dei centri o servizi di documentazione e di coordinamento territoriale.
Al termine di ciascun anno del primo triennio di applicazione delle presente legge, la Giunta presenta al Consiglio regionale un apposito rapporto sullo stato di attuazione della legge stessa.

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