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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1983, n. 42

NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 146 del 29 dicembre 1983

Art. 36
Personale di ruolo in servizio nelle biblioteche e negli archivi storici degli Enti locali
Per il proprio personale di ruolo che all'entrata in vigore della presente legge presti servizio a qualsiasi titolo presso le biblioteche e gli archivi storici, senza essere munito del titolo di studio e/ o della qualificazione richiesta in rapporto alle mansioni effettivamente svolte, gli Enti locali organizzano appositi corsi di aggiornamento e di riqualificazione professionale da svolgersi in orario di lavoro, nell'ambito dei programmi di cui all'art. 25, terzo comma.
Nella formulazione dei precitati programmi e nella conseguente destinazone degli interventi e dei contributi, sarà data priorità, per il primo biennio di applicazione della presente legge, alle iniziative dirette ai fini indicati nel comma precedente.

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