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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1983, n. 42

NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 146 del 29 dicembre 1983

Art. 37
L'art. 9 della Legge regionale 26 agosto 1974, n. 46, così come modificato dall'art. 8 della Legge regionale 14 gennaio 1980 n. 3, è sostituito dai seguenti:
" Art. 9
Servizio dell'Istituto
Nell'ambito dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia - Romagna è istituito il servizio per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 della Legge regionale 26 agosto 1974 n. 46.
Art. 9bis
I responsabili di servizio
I responsabili di servizio sono nominati per un triennio, con possibilità di rinnovo, dalla Giunta regionale, su designazione del Consiglio direttivo dell'Istituto.
Ai responsabili di servizio è attribuito l'incarico di coordinatore ai sensi dell'art. 38 della Legge regionale 23 aprile 1979 n. 12. "

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