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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1983, n. 42

NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 146 del 29 dicembre 1983

Art. 4
Funzioni della Regione
La Regione esercita, nel rispetto dei principi dell'autonomia e del decentramento e nel quadro delle finalità di cui al Titolo I, le funzioni di indirizzo, di coordinamento e, in concorso con gli Enti locali territoriali, di programmazione dell'organizzazione bibliotecaria regionale.
In particolare la Regione:
a) determina i criteri generali per l'istituzione, l'ordinamento e lo sviluppo delle biblioteche e degli archivi storici affidati agli Enti locali o di interese locale;
b) definisce l'ordinamento dei sistemi bibliotecari e ne approva l'istituzione;
c) determina le linee programmatiche per gli interventi annuali e poliennali ed individua le risorse da destinare al fondo unico regionale per la programmazione bibliotecaria;
d) coordina l'informazione bibliografica, definendo i criteri e le procedure di catalogazione atte a garantire l'interscambio tra i sistemi informativi locali, ed assumendo altresì specifiche iniziative di rilievo regionale, particolarmente per quanto concerne il collegamento con i servizi bibliotecari extra regionali;
e) cura, mediante attività ed interventi di carattere anche continuativo, nel quadro della Legge regionale 24 luglio 1979 n. 19, la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore;
f) indirizza e promuove la rilevazione, la conservazione, il restauro e la valorizzazione del patrimonio bibliografico e storico -documentario con particolare riferimento al materiale antico, raro o di pregio, mediante appositi interventi anche di carattere straordinario;
g) esercita, in materia di tutela, le funzioni delegate a norma dell'art. 9 del DPR 14 gennaio 1972 n. 3 Sito esterno;
h) fissa i criteri per la riproduzione e la registrazione di manoscritti e documenti a stampa visivi e auditivi;
i) stipula le convenzioni di propria competenza e fissa i criteri generali per i rapporti di convenzione subregionali;
l) coordina, attraverso iniziative e interventi specifici, la rilevazione, su scala regionale, dei data attinenti alle risorse bibliotecarie e storico - documentarie, ai servizi e alle attività delle istituzioni bibliotecarie e di quelle archivistiche affidate agli Enti locali nonchè alla relativa utenza.

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