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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1983, n. 42

NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 146 del 29 dicembre 1983

Art. 5
Funzioni delle Province
Le Province e il Circondario di Rimini esercitano le funzioni di coordinamento e di programmazione dell'organizzazione bibliotecaria per i rispettivi ambiti territoriali.
In particolare, gli enti precitati:
a) individuano gli ambiti territoriali più idonei alla creazione dei sistemi bibliotecari locali in relazione alle finalità ed agli obiettivi di cui al Titolo I;
b) predispongono, tenuti presenti i programmi formulati dai Comuni, singoli o associati, e nel quadro degli indirizzi generali della programmazione bibliotecaria regionale, i piani bibliotecari territoriali e concorrono alla definizione degli interventi diretti della Regione;
c) organizzano l'informazione bibliografica sul territoria, provvedendo anche alla costituzione e alla gestione di archivi di dati al fine della realizzazione del sistema informativo territoriale;
d) esercitano le funzioni previste dalla Legge regionale 24 luglio 1979 n. 19, per quanto concerne la formazione e l'aggiornamneto preofessionale degli operatori del settore, formulando altresì proposte per gli appositi interventi della Regione;
e) coordinano i servizi per la riproduzione e la registrazione di manoscritti e documenti a stampa, visivi e auditivi, raccolti e conservati nelle biblioteche degli Enti locali o di interesse locale e negli archivi storici ad essi affidati;
f) stipulano le convenzioni di propria competenza, promuovendo e coordinando altresì i rapporti di convenzione a livello locale;
g) organizzano, per il territorio di competenza e in conformità ai criteri definiti su scala regionale, la rilevazione dei dati attinenti alle risorse bibliotecarie ed archivistiche, ai servizi e alle attività delle istituzioni bibliotecarie ed archivistiche, nonchè alla relativa utenza;
h) promuovono e coordinano le iniziative e i programmi diretti all'integrazione dei servizi e delle attività delle istituzioni bibliotecarie con le altre istituzioni culturali, pubbliche e private operanti nel territorio, con particolare riferimento al sistema scolastico, favorendo il collegamento con i consigli scolastici distrettuali e con gli organi preposti alle istituzioni universitarie.
Per l'attuazione dei compiti di cui sopra le Province e il Circondario di Rimini possono istituire appositi centri di documentazione o servizi di coordinamento territoriale.
Per i maggiori oneri, in attrezzature e strumentazione, derivanti agli enti di cui al primo comma in conseguenza dell'espletamento delle funzioni ad essi attribuite a norma del presente articolo, si provvede in sede di riparto del fondo finanziario regionale.

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