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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1983, n. 42

NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 146 del 29 dicembre 1983

Art. 6
Funzioni dei Comuni
Con riferimento ai principi e alle finalità di cui al Titolo I compete ai Comuni di provvedere all'istituzione, alla gestione, allo sviluppo e al coordinamento delle strutture e dei servizi bibliotecari ed archivistici sul territorio, nonchè alla costituzione dei sistemi bibliotecari locali.
In particolare i Comuni:
a) provvedono all'istituzione, alla gestione, al funzionamento e allo sviluppo delle biblioteche e degli archivi storici ad essi affidati, adottandone i relativi regolamenti e nominandone gli organi di gestione, tenuto conto degli indirizzi generali della programmazione bibliotecaria regionale;
b) provvedono alla costituzione, alla gestione, al funzionamento e allo sviluppo dei sistemi bibliotecari locali;
c) formulano, nell'ambito dei sistemi bibliotecari locali, i programmi sia annuali che poliennali, concernenti l'istituzione, il funzionamento e lo sviluppo delle strutture e dei servizi bibliotecari ed archivistici, predisponendo altresì i piani di spesa e le richeiste di finanziamento relative;
d) programmano e curano, nell'ambito dei sistemi bibliotecari locali, le manifestazioni culturali e divulgative e le attività di promozione educativa specificamente attinenti alle sitituzioni bibliotecarie e storico - documentarie e connesse con i relativi patrimoni favorendo il collegamento con le altre istituzioni culturali, pubbliche e private, operanti nel territorio, con particolare riferimento al sistema scolastico;
e) predispongono programmi da sottoporre al parere obbligatorio dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali, per il recupero, la conservazione, la valorizzazione e la tutela delle raccolte bibliografiche, storiche e documentarie, formulando le relative proposte per gli interventi diretti della Regione;
f) stipulano le convenzioni di proria competenza;
g) curano la rilevazione dei dati attinenti alle risorse bibliotecarie e storico - documentarie, ai servizi e alle attività delle istituzioni bibliotecarie e di quelle archivistiche affidate agli enti locali, nonchè alla relativa utenza;
h) intraprendono, per l'ambito territoriale di competenza, ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi di cui al Titolo I.
Quando si a costituito il sistema bibliotecario intercomunale, le funzioni di cui sopra vengono esercitate, per le materie a tal fine espressamente indicate nella convenzione, dagli organi di gestione del sistema.
Le deliberazioni dei Comuni concernenti i programmi di sviluppo di cui al secondo comma, lettera c), del presente articolo, sono adottate sentiti gli organi di gestione del sistema bibliotecario di appartenenza il cui motivo parere dovrà essere allegato ai programmi stessi e sentiti i Distretti scolastici ai sensi del successivo art. 9.

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