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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1983, n. 42

NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 146 del 29 dicembre 1983

Art. 7
Organi di consulenza e di assistenza e servizi regionali
L'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali esplica, nel quadro delle proprie competenze istituzionali, le funzioni di organo di consulenza e di assistenza per la Regione e per gli enti locali territoriali, nonchè per l'organizzazione bibliotecaria regionale e per i sistemi bibliotecari locali, in ordine all' attuazione della presente legge e al perseguimento delle finalità e degli obiettivi in essa indicati.
L'Istituto esplica altresì, nel campo della rilevazione, della catalogazione e dell'informazione bibliografica ed archivistica, nonchè della conservazione, del restauro, della integrità e sicurezza dei patrimoni librari e storico - documentari, le funzioni amministrative espressamente attribuite alle Regioni dal DPR 14 gennaio 1972 n. 3 Sito esterno.
L'esercizio da parte dell'Istituto delle funzioni indicate nei due precedenti commi avviene, di norma, tramite il servizio di soprintendenza per i beni librari e documentari che è appositamente istituito, con la presene legge, nell'ambito dell'Istituto stesso.
Per l'espletamento delle precitate funzioni, il servizio di soprintendenza per i beni librari e documentari potrà essere affiancato da apposite commissioni o gruppi di lavoro o avvalersi di qualificate collaborazioni esterne da attivarsi, d' intesa con la Regione, dagli organi direttivi dell'Istituto, nel quadro delle norme che ne discipliinano l'ordinamento e il funzionamento.
La Regione provvede alle esigenze di finanziamento e di personale per i maggiori oneri derivanti all'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali in conseguenza dell'espletamento delle funzioni e dei servizi di cui alla presente legge.

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