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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1983, n. 42

NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 146 del 29 dicembre 1983

Art. 9
Collegamento con gli organi del sistema scolastico
I Comuni promuovono, nell'ambito dei sistemi bibliotecari locali, il collegamento con i servizi educativi scolastici, favorendo la qualificazione delle relative strutture bibliotecarie e la loro integrazione con gli altri servizi bibliotecari sul territorio.
Al fine indicato, i Comuni e gli organi di gestione dei sistemi bibliotecari locali sollecitano il parere e le proposte dei consigli scolastici distrettuali, nel quadro dei loro compiti istitunali, in ordine:
a) alla programmazione e all'attivazione dei servizi bibliotecari, anche decentrati;
b) al coordinamento delle strutture e dei servizi bibliotecari presenti nel territorio con i servizi bibliotecari scolastici;
c) alle manifestazioni culturali e divulgative e alle attività di promozione educativa da svolgersi nell'ambito delle istituzioni bibliotecarie, per quanto riguarda la loro connessione con l'attività scolastica.
Analoghe forme di collegamento saranno attivate, per i medesimi obiettivi, dalle Province e dai Comuni sedi di Università o di istituti e centri di istruzione superiore, con i relativi organi di gestione, al fine anche della valorizzazone delle raccolte di carattere scientifico e del coordinamento con competenze ed esperienze specifiche nel campo delle discipline biblioteconomiche e dell'organizzazione bibliotecaria, in particolare per quanto riguarda l'automazione dei servizi bibliotecari e dell' informazione bibliografica.

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